La guida in stato di ebbrezza ed i lavori di pubblica utilità

In caso di accusa per guida in stato di ebbrezza, è possibile sostituire la pena con lavori di pubblica utilità.

7 LUG 2016 · Tempo di lettura: min.
La guida in stato di ebbrezza ed i lavori di pubblica utilità

La L. 120/2010 ha recentemente riformato l'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) inserendovi la possibilità per il contravventore di richiedere al Giudice penale di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (LPU).

Questo tipo di sanzione sostitutiva era già prevista nella legislazione istitutiva della competenza penale del Giudice di Pace (art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000) ma in tale ambito non aveva trovato piena applicazione. Si tratta della possibilità per il condannato di effettuare lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze. Tutti questi enti devono necessariamente aver stipulato una previa convenzione con il Tribunale che li abiliti in tal senso.

Ma come funziona?

Fondamentalmente ogni giorno di LPU viene equiparato ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria. Risulta una sanzione sostitutiva particolarmente appetibile a quanti, ad esempio, non sia concedibile la sospensione condizionale della pena e dovrebbero pagare ingenti somme di denaro (pari anche a decine di migliaia di euro) o, addirittura, potrebbero vedersi aprire le porte del carcere. Ulteriori benefici a favore del reo che sia stato ammesso a svolgere tale tipo di attività sono che al termine del periodo di servizio presso l'ente, il Giudice qualora il lavoro sia stato svolto con esito positivo, pronunci l'estinzione del reato, dimezzi il periodo di sospensione della patente di guida e revochi il provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato (confisca che è disposta, tuttavia, solo nel caso in cui il valore alcolico del conducente fosse superiore a 1,5 g/l).

Degno di nota è il fatto che questo tipo di misura sostitutiva può essere concessa una sola volta e mai a coloro che in costanza dell'accertamento abbiano provocato un incidente stradale. La lettera della norma parrebbe suggerire che tale ultima esclusione sia da applicare solo a quanti siano in una qualche misura (anche se minima) responsabili di un sinistro. Sembrerebbe, quindi, che ove vi sia un incidente stradale, ma in alcun modo riferibile alla condotta di guida della persona sorpresa in stato di ebbrezza, ciò non sia d'ostacolo alla concessione della misura sostitutiva in questione.

Svariati problemi si sono posti nella pratica riguardo le modalità applicative del procedimento scaturente dalla novella legislativa, sia per quanto riguarda la fissazione dell'udienza nella quale il Giudice dovrà accertare l'esito positivo del lavoro svolto, sia per ciò che concerne il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. Quanto al primo punto, è prassi di alcuni Tribunali attendere che l'ente presso il quale il reo svolge la sua attività, comunichi loro l'esito proficuo del lavoro. Solo allora il Giudice fisserà una seconda udienza per formalizzare l'effetto estintivo del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente ed - eventualmente - la revoca della confisca dell'auto. Prassi di altri Tribunali è di fissare già in costanza di prima udienza quella nuova nella quale il Giudice dovrà verificare l'esito positivo dei LPU. Ciò tuttavia reca non pochi inconvenienti per il caso in cui l'ente non sia riuscito ad impiegare sin da subito l'imputato e ci si trovi all'udienza già fissata senza la possibilità di verificare l'esito del LPU. Sarà necessario in tale evenienza richiedere un ulteriore rinvio.

Particolari problemi applicativi sorgono, inoltre, circa il periodo di sospensione della patente di guida stante la previa sospensione in via cautelare disposta dal Prefetto. I lunghi tempi dell'azione penale, infatti, potrebbero inficiare l'effetto benefico della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente conseguente allo svolgimento proficuo del lavoro di pubblica utilità. Si faccia questo esempio: il Prefetto in costanza di un tasso alcolico pari a 0,85 g/l sospende la patente in via cautelare per il minimo, ossia sei mesi. Lo stesso periodo di sospensione potrebbe essere disposto in via sanzionatoria – e dopo alcuni mesi - dal Giudice il quale, poi, lo dimezzerebbe nel caso di LPU con esito positivo.

Il reo, quindi, in quest'ultimo caso potrebbe scontare solo tre mesi di sospensione della patente. Nel frattempo però egli è ancora sottoposto all'Ordinanza del Prefetto che in via provvisoria aveva disposto il minimo di Legge (sei mesi). Quid juris? Un eventuale rimedio, a parere dello scrivente, potrebbe essere quello di richiedere immediatamente al Giudice l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) con la conversione in LPU e, contestualmente, avanzare istanza al Prefetto di sospensione/revoca della sua Ordinanza in attesa dell'esito positivo dei LPU e del conseguente provvedimento definitivo del Giudice Penale anche per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

I dubbi, tuttavia, permangono per la difficoltà di reperire in tempi brevi un ente accondiscendente ai LPU, per la possibilità che, comunque, l'udienza penale susseguente alla richiesta di patteggiamento sia fissata dopo alcuni mesi e per l'eventualità che il Prefetto non conceda la sospensione/revoca della propria Ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida. Altro stratagemma, sempre nella medesima direzione, potrebbe essere quello - una volta reperito un ente disposto ad accogliere a lavorare l'indagato - di farsi rilasciare una dichiarazione in tal senso e produrla al Pubblico Ministero affinché ne tenga conto nell'eventuale richiesta di Decreto penale di condanna. Del resto la stessa Legge prevede che se non vi sia opposizione da parte dell'imputato possa esser disposta la conversione in LPU anche con il Decreto Penale. Entrambe le suddette soluzioni produrrebbero, inoltre, l'ulteriore vantaggio di far tornare più velocemente in possesso dell'indagato la sua autovettura nel caso fosse sottoposta a sequestro e confisca. Per scrupolo si evidenzia che comunque il Prefetto, prima di sospendere/revocare il proprio provvedimento cautelare vorrà ottenere il certificato della locale Commissione medica patenti che dichiari idoneo alla guida il contravventore. Motivo per cui sarà opportuno che quest'ultimo si sottoponga il prima possibile a visita medica presso detta Commissione.

Da ultimo si rileva come il comma 9 bis in questione faccia espressa deroga all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 il quale prevede che un giorno di pubblica utilità consista nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Nella fattispecie in esame, infatti, ogni giorno di lavoro è considerato come un giorno di pena detentiva o come l'equivalente di 250 euro di pena pecuniaria a prescindere dal numero di ore lavorate nell'arco della giornata.

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Scritto da

Avv. Marco Furlan

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