La fine dell'obbligazione solidale in caso di condomino moroso

Un'analisi del panorama giurisprudenziale che ha portato alla recente sentenza 9148 del 2008, Sezioni Unite.

1 SET 2015 · Tempo di lettura: min.
La fine dell'obbligazione solidale in caso di condomino moroso

Una novità in merito al problema, spesso presente, di morosità di un condomino.

Partiamo dall'analisi di questa ipotesi molto più frequente di quanto si immagini nella quale un condomino risulti moroso dinanzi ad un terzo per forniture o altre obbligazioni, quali ad esempio lavori di ristrutturazione, riportando alla lettera quanto all'art. 1123 coma 1 del codice civile: "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno".

Su questa materia sono intervenute diverse sentenze della giurisprudenza di merito e della Cassazione, nel corso degli anni, che ritenevano le obbligazioni del condominio obbligazioni solidali. Vale a dire che il terzo poteva rivolgersi a tutti i condomini anche singolarmente per l'intero dovuto.

Questo sino alla pronuncia del 2008.

La sentenza n. 9148 del 2008

Con la sentenza n. 9148/08 le Sezioni Unite della Cassazione mutano l'indirizzo adottato dalla previgente giurisprudenza che qualificava le obbligazioni assunte dal condominio come solidali, ritenendo esigibile per intero dal singolo condomino il debito condominiale, fermo restando il diritto di rivalsa sugli altri condomini.

La pronuncia ha preferito quella che era fino ad allora l'opposta tesi minoritaria del criterio della parziarietà delineato nell'art. 1123 c.c., giungendo così a dare la possibilità al creditore di richiedere l'adempimento del credito in capo ai singoli condomini in ragione della propria quota percentuale di riferimento.Questo, naturalmente, è un principio estremamente importante perché consente così ai singoli condomini di non dover anticipare cifre che non gli appartengono è che potrebbero anche essere di ingente contenuto, dovendo poi agire in rivalsa sugli altri condomini.

Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale è stato riportato nella legge 220/2012 che ha novellato l'art. 63 disp. att. c.c.: "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

Ciò, naturalmente, corrisponde ad un evidente appoggio fornito dal legislatore alla tesi maggioritaria delle Sezioni Unite sopra citata.

Scritto da

Studio Legale Avv. Irene Bonora

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