La disciplina del sovraindebitamento

Sovraindebitamento, L. n. 3/2012, Decreto Ristori, L. n. 176/2020, Codice della Crisi di Impresa, Iter.

19 APR 2021 · Tempo di lettura: min.
La disciplina del sovraindebitamento

Le procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento, i loro destinatari e le principali novità introdotte con il cd. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020)

Con il termine sovraindebitamento si suole indicare una condizione che il Codice della Crisi d'Impresa definisce come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2, lett. C, d.lgs. 14/2019).

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla Legge 27/01/2012 n. 3 (originariamente definita "salva-suicidi") e successive recenti modificazioni, rappresenta un'importante novità per l'ordinamento italiano.

L'obiettivo della novella è quello di aiutare imprenditori, lavoratori autonomi, consumatori e famiglie in difficoltà economica, anche a causa dell'emergenza Covid, attraverso l'attuazione delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, per ottenere un importante slancio per l'economia e una via di uscita dai debiti.

Il sovraindebitamento, infatti, rappresenta una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che comporta una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero una definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

La Legge n. 3 del 2012 è stata inserita, il 14 febbraio del 2019, nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che sarebbe dovuto entrare in vigore nell'agosto del 2020 ma, nell'aprile 2020, con il D.L. 23/2020, tale entrata in vigore è stata posticipata al 1° settembre 2021.

Nonostante ciò, il perdurare della crisi causata dalla epidemia da Coronavirus e l'aggravarsi della situazione economica di molte famiglie e piccole imprese, hanno convinto il governo ad anticipare, con modifiche dirette alla L. 3 del 2012, alcuni contenuti propri del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza in materia di sovraindebitamento.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 176/2020, il 25/12/2020 sono entrate in vigore alcune modifiche (contenute nel cd. Decreto Ristori) alla legge n. 3/2012 che offrono soluzioni più adeguate per superare le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti più deboli.

Invero, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, sarà possibile per i consumatori gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare, arrivando alla cancellazione dei debiti.

A quali soggetti sono rivolte le procedure di risoluzione della crisi dovuta a sovraindebitamento e quali sono le principali novità previste dalla L. n. 176/2020?

I soggetti destinatari sono i seguenti:

- lavoratori autonomi o liberi professionisti;

- imprenditori agricoli;

- enti non commerciali (associazioni di volontariato, Onlus, associazioni sportive o non governative);

- le persone fisiche;

- gli eredi di un imprenditore defunto;

- le start-up innovative;

- gli enti pubblici.

Inoltre, secondo la normativa, rientrano tra i soggetti "non fallibili" (cioè non assoggettabili alla normativa sul fallimento) anche i soci delle società di persone e le imprese commerciali "sotto soglia", quindi di piccole dimensioni, non rientranti nei parametri indicati dalla legge fallimentare.

In particolare, le imprese rientrano nella nozione cd. sotto soglia, prevista dalla legge, nel caso in cui abbiano:

  • un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • debiti per un ammontare non superiore o pari a 500 mila euro.

Grazie alle modifiche introdotte dalla L. n. 176/2020, rientrano nella nozione di "consumatori" anche i soci illimitatamente responsabili di società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) quando i debiti contratti sono estranei all'attività dell'impresa; nonché i familiari (parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, nonché le parti di un'unione civile o il convivente di fatto con il debitore). Quest'ultima categoria, in particolare, può oggi presentare un'unica procedura di composizione della crisi, nel caso in cui il sovraindebitamento abbia un'origine comune (si pensi, ad esempio, al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall'altro).

Di rilievo sono anche le novità inerenti l'oggetto del piano o dell'accordo proposto dal consumatore, nonché l'esdebitazione del debitore incapiente, che potrà lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche in totale assenza di patrimonio da offrire.

Invero, come vedremo nel proseguo, sarà possibile effettuate la cd. esdebitazione a zero incassi, ovvero una procedura concepita per coloro che non possono far fronte ai pagamenti nemmeno in parte, ossia per coloro che dimostrano di essere di fatto nullatenenti.

La proposta del consumatore, in linea generale, potrà prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, oppure il rimborso a scadenza fissa delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore.

Analogamente, il soggetto non consumatore può proporre un accordo di composizione che preveda il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

Quali soggetti sono esclusi dalle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento?

Non possono accedere alla procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento:

  • l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali, ovvero l'imprenditore "fallibile";
  • il debitore che, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • colui il quale ha già subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • il consumatore/debitore che presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica;
  • colui il quale abbia provocato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o abbia commesso atti in frode ai creditori.

Le tre procedure attuabili in caso di sovraindebitamento:

  • 1) Il piano di ristrutturazione dei debiti

Questa procedura è pensata per tutelare la figura del consumatore, persona fisica, e per agevolarlo nella liberazione dai debiti civili.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riferito a chi ha debiti di natura privata, anche verso l'Agente della riscossione esattoriale, ossia non concernenti l'attività d'impresa, e può essere accolto dal Tribunale senza interpellare i creditori.

Presupposti per l'ammissibilità di tale procedura

I presupposti per l'ammissibilità di tale procedura sono:

  • la sovraindebitazione, ovvero versare in una posizione finanziaria tale da non poter soddisfare regolarmente le richieste creditorie;
  • la meritevolezza, ovvero la dimostrazione documentale che il debitore non ha creato per sua volontà la situazione di insolvenza (ad esempio per la perdita improvvisa del lavoro oppure per aver dovuto fronteggiare costose cure mediche) e che meriti la chance di potersi accordare con i creditori per l'estinzione degli stessi.

La proposta: contenuto, allegati e Tribunale competente a decidere

Il contenuto della proposta è libero, così come disposto dalla normativa di riferimento, ma deve avere delle indicazioni fisse:

  • l'elenco dei creditori e le somme dovute;
  • eventuali cause di prelazione;
  • la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
  • tutti gli atti di straordinaria amministrazione effettuati negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • l'indicazione della fonte di reddito propria e dei familiari.

La domanda, contenente la proposta di ristrutturazione, deve essere depositata al Tribunale del luogo nel cui circondario il debitore è residente o ha i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile a terzi.

Un importantissimo allegato a tale domanda è costituito dalla relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (cd. OCC).

La medesima deve specificare:

  • le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni;
  • le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la completezza e attendibilità della documentazione depositata;
  • le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Il Tribunale adito valuta la proposta e, se ritiene il piano ammissibile, ne dispone con decreto la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia) e provvede a comunicare la decisione a tutti i creditori, entro 30 giorni.

I creditori hanno piena facoltà, entro 20 giorni dalla comunicazione ricevuta, di presentare delle osservazioni all'OCC, sebbene per omologare il piano non sia necessario il loro consenso.

Nel caso in cui non sia considerato fattibile il piano, il Tribunale nega l'omologa con decreto motivato e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. Altrimenti, sussistendone i presupposti di fattibilità, dispone l'omologa.

Qualora il debitore non esegua il piano omologato, così come stabilito, potrà sempre essere sottoposto a revoca dell'omologazione.

  • 2) Il concordato minore

Tale seconda procedura, invece, è attivabile da professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e dalle start-up innovative.

Pertanto, la stessa è pensata per chi ha contratto debiti derivanti da attività d'impresa, professionale o lavorativa (cd. debiti sociali).

L'obiettivo alla base di tale procedura è quello di aiutare i soggetti interessati a poter proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale, accordandosi con i creditori per l'estinzione delle obbligazioni non ancora soddisfatte.

Il procedimento per accedere al concordato minore è identico a quello previsto per la ristrutturazione dei debiti, sia per quanto concerne la presentazione della domanda che per l'approvazione della proposta, con la sola differenza che il contenuto del concordato, contrariamente alla ristrutturazione dei debiti, può assumere di validità solo se i creditori lo approvano.

In particolare, per accedere al concordato minore si dovrà ottenere il consenso dei creditori che rappresentino il 60% dei crediti complessivi.

  • 3) La liquidazione controllata del debitore

La liquidazione controllata è una procedura alternativa al piano di ristrutturazione e al concordato minore, e può essere richiesta da tutte le categorie destinatarie della disciplina del sovraindebitamento, ovvero può essere disposta per il consumatore ma anche per il professionista, l'imprenditore agricolo, l'imprenditore minore, le start-up innovative e per ogni altro debitore non fallibile.

La liquidazione controllata è un procedimento simile alla liquidazione giudiziale ed ha l'obiettivo di estinguere i debiti dei soggetti "non fallibili" attraverso la liquidazione integrale del patrimonio, fatti salvi i crediti impignorabili e quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento.

Al contrario delle due precedenti, è una procedura che può essere avviata per richiesta, oltre che del debitore, anche del creditore e della Procura della Repubblica.

Il debitore incapiente

Con le modifiche introdotte dalla L. n. 176/2020 alla L.n. 3/2012, il Legislatore ha inteso tutelare la figura del "debitore incapiente", prevista già dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, cioè quel debitore, cd. meritevole, ma non in grado di offrire ai creditori utilità, nemmeno in prospettiva futura.

Nel caso del debitore incapiente, la liberazione dai debiti pregressi sarà riconosciuta in via "condizionata", nel senso che vi sarà un periodo di osservazione di quattro anni, a partire dalla data di emissione del decreto da parte del Tribunale.

Durante tale periodo, se sopraggiungeranno entrate economiche nella disponibilità del debitore, utili a soddisfare i creditori almeno nella misura del 10%, tali somme dovranno essere a ciò vincolate.

Da tali utilità sopravvenute, però, vanno dedotte le spese di produzione del reddito e quelle necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia e solo l'eventuale eccedenza, rispetto al "minimo vitale", andrà a ripagare i debiti pregressi.

Terminato il periodo di osservazione, il Tribunale, valutata la situazione in tutti i suoi aspetti, potrà concedere l'esdebitazione totale, omologando l'accordo proposto, e tutti i debiti saranno falcidiati in base a quanto previsto nel piano.

In tale caso la cancellazione sarà definitiva e le obbligazioni assunte in precedenza saranno definitivamente estinte.

Gli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento

Ad oggi sono numerose le sentenze a favore dei debitori che si sono rivolti al Tribunale per chiedere l'applicazione della Legge sul sovraindebitamento.

Tra quelle che hanno avuto maggiore risonanza, è opportuno citare la storica sentenza del 15 settembre 2014 del Tribunale di Busto Arsizio, il primo in Italia ad applicare la nuova disciplina.

Invero, ha emesso una sentenza a favore di un cittadino, sul quale gravava una cartella di Equitalia di circa 80.000,00 euro, ritenuta troppo esosa rispetto alle sue possibilità economiche.

Il Tribunale, tenuto conto della reale disponibilità del debitore, ha deciso di ridurre di circa l'87% il debito, ovvero riducendolo, nello specifico, ad euro 11.000,00.

Altrettanto eclatante è stata la sentenza del Tribunale Parma del 12 luglio 2018, che ha disposto la riduzione del debito di un consumatore da euro 240.000,00 ad euro160.000,00.

Nel caso di specie, il Tribunale ha stabilito che l'88% della somma, fosse destinata all'INPS, quale principale creditore, mentre la rimanenza alle finanziarie (ben quattro) che avevano concesso i prestiti al consumatore per l'acquisto della casa.

Ma ciò che ha reso questa sentenza un significativo precedente, è l'ulteriore decisione del Tribunale di Parma di concedere al consumatore ben 30 anni di tempo per rientrare nel debito così ridotto, dando in tal modo maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela del consumatore sovraindebitato.

Conseguenze penali previste per il debitore

Da ultimo, si evidenzia, come le procedure di Composizioni della Crisi da sovraindebitamento prevedano anche delle sanzioni penali a carico del debitore (oltre che a carico dell'OCC).

In particolare, il debitore sovraindebitato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, se:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario;

d) effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore nel corso della procedura;

e) aggrava la sua posizione debitoria dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

Conclusioni

La Legge sul Sovraindebitamento, dalla n. 3/2012 a tutte le successive modifiche, rappresenta una soluzione equa e concreta per privati, piccoli imprenditori, liberi professionisti e per tutti i soggetti "non fallibili" che hanno la necessità di pagare i loro debiti, in base alle proprie risorse, e di ritornare ad una vita serena senza l'assillo di operatori del recupero crediti e/o ufficiali giudiziari.

Se si desidera ottenere una vera ripartenza economica post pandemia è necessario offrire, a tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività e gravi perdite economiche, la possibilità di ottenere l'esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.

Proprio questo è l'obiettivo perseguito con la riforma delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: offrire una seconda possibilità a coloro che, anche a causa della pandemia, hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito.

Per poter usufruire della Legge sul sovraindebitamento è necessario rivolgersi ad un professionista competente e seguire un iter ben preciso, come sopra evidenziato, per valutare la posizione debitoria e il rientro nei criteri di fattibilità.

Una volta stabilito il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, adeguatamente documentati, sarà possibile procedere alla stesura del piano o dell'accordo da sottoporre al Tribunale.

Dal deposito della domanda, il Giudice avrà 120 giorni di tempo per determinare la fattibilità del piano proposto, e, in caso di omologazione della richiesta, sarà possibile iniziare un percorso per rientrare nel debito contratto e per avere nuovamente accesso al credito con una posizione positiva nella società.

Avv. ti Giusy Latino e Alessandro Fioretto del Foro di Catania

Scritto da

Studio Legale Avv. Alessandro Fioretto

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