Inps e quadro RK (unico)

Sentenza del Tribunale di Milano - Sezione lav. n. 3136/2016 del 23.11.2016. No all'iscrizione d'ufficio del socio di SNC alla gestione commericanti in mancanza dei requisiti di legge.

19 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
Inps e quadro RK (unico)

Il Tribunale di Milano - Sez. lavoro, con sentenza n. 3136/2016 del 23.11.2016, nell'accogliere le richieste dei ricorrenti, ha confermato il suo orientamento (condiviso anche dalla Suprema Corte) secondo il quale l'errata compilazione del quadro RK (occupazione prevalente del socio) dell'UnIco non legittima l'iscrizione automatica (eseguita dall'INPS) del socio di S.n.c. alla gestione commercianti, annullando così gli avvisi di addebito notificati dall'Istituto previdenziale.

Ricordiamo che resta comunque a carico del ricorrente l'onere probatorio (assolto anche tramite testimoni) atto a dimostrare che il socio non ha svolto un'attività lavorativa avente i requisiti stabiliti dall'art. 1 L. n.1397/1960 (e successive modd. ex L. n.160/1975 e succ) tra i quali figura la «partecipazione personale al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza».

I (4) requisiti di cui all'articolo sopra menzionato debbono peraltro sussistere congiuntamente tra loro, come peraltro specificato in più occasioni anche dalla Suprema Corte (ex plur. Cass. civile sez.lav. 23360/2016 richiamata dal Tribunale) che così si è espressa:

"Perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci, non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata...ma è richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e trasparenza".

Avendo, nel caso, i ricorrenti dimostrato che i due soci nell'anno indicato nel quadro RK non avevano svolto alcuna attività lavorativa con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, il Giudice del Lavoro ha dichiarato illegittimi gli avvisi di addebito notificati dall'Inps, dichiarando nel contempo l'insussistenza del credito contributivo in essi menzionato a carico dei ricorrenti.

Scritto da

Studio Coletto - Tax & Lex - avvocati e commercialisti

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