Ingiuria razzista? Non è più reato

La Corte di Cassazione ha deciso che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

12 FEB 2019 · Tempo di lettura: min.
Ingiuria razzista? Non è più reato

Il cosiddetto "decreto svuotacarceri" ha abrogato l’articolo che puniva il cosiddetto reato d’ingiuria. Arriva la conferma della Corte di Cassazione su un’ingiuria aggravata da odio razziale.

Il primo comma dell’articolo 594 del Codice Penale, riguardante il reato d’ingiuria, sanciva che “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro”. Nonostante ciò, il D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il cosiddetto “decreto svuotacarceri”, ha abrogato questo articolo. Questa modifica ha eliminato gli effetti del cosiddetto reato d’ingiuria, anche nel caso in cui sia aggravato da motivi razziali.

A confermare questa modifica è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2461- 2019.

La vicenda

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza del 23 ottobre 2013, aveva riconosciuto la responsabilità di un uomo in ordine al reato di ingiuria, aggravato dalla finalità della discriminazione e dell'odio razziale, ai danni di un’altra persona. Questa sentenza era stata confermata poi dalla Corte di Appello di Firenze che aveva condannato l’imputato per lo stesso reato.

L’imputato aveva deciso, di conseguenza, di proporre ricorso per cassazione “deducendo che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. Igs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 del codice penale è stato abrogato, col conseguente venir meno della rilevanza penale della condotta imputata all’uomo e per la quale è intervenuta condanna”.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno deciso che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Proprio come sottolineato dalla difesa dell’imputato, infatti, il reato di ingiuria è stato abrogato dal d. Igs. del 15 gennaio 2016, n. 7, testo nato dalla necessità di evitare il sovraffollamento delle carceri italiane.

Allo stesso tempo, i giudici della Corte di Cassazione hanno eliminato le “statuizioni civili”, spiegando questa decisione riportando nel testo una parte della Sentenza delle Sezioni Unite n. 46688 del 29 settembre del 2016: “In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D. Lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile”.

Ciò vuol dire che, visto che il fatto non è previsto dalla legge come reato, il giudice revoca anche la parte della sentenza relativa agli interessi civili. Nonostante ciò, la persona che aveva denunciato, in questo caso l’ingiuria aggravata da motivi razziali, ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno in sede civile ma eseguendo una domanda “ex novo”.

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