In attesa dell’approvazione del ddl sulle maxibollette

Il ddl prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.

22 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
In attesa dell’approvazione del ddl sulle maxibollette

Un ddl in approvazione al Senato introduce nuove regole sulle cosiddette maxibollette di luce e gas.

A inizio dicembre è stato approvato dalla Camera il cosiddetto ddl Concorrenza, conosciuto anche come proposta Baldelli. Attualmente il testo passerà al Senato che dovrà analizzarlo e, probabilmente, approvarlo prima della fine della legislatura. Una delle principali novità del ddl riguarda il tema delle bollette di luce e gas, in particolar modo delle cosiddette "maxibollette".

Quali sono le novità principali?

Il pagamento delle bollette di luce e gas, specialmente in epoca di crisi, è un fardello per molte famiglie. Per questo, il Governo sta cercando di legiferare sulle cosiddette maxibollette. Durante diversi mesi dell'anno, infatti, le compagnie non tengono conto dei consumi effettivi e si basano su quelli stimati, inviando bollette solitamente con un importo inferiore. Tuttavia, nei mesi successivi, gli importi precedenti vengono incluse nelle successive bollette (il cosiddetto conguaglio), creando le maxibollette che mettono in difficoltà moltissimi utenti a causa delle date di scadenza piuttosto brevi. Le bollette con importi alti, inoltre, possono essere state causate anche da una lettura sbagliata dei consumi.

Una delle novità più importanti del pagamento, dunque, riguarda la prescrizione di due anni per il pagamento delle bollette di luce e gas. Nel testo, infatti, si legge che:

"Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni".

Nel momento in cui arriva una maxibolletta, inoltre, l'utente avrà il diritto di richiedere la sospensione del pagamento. Nel frattempo si attiverà un processo per verificare l'effettiva legittimità del pagamento richiesto, se le fatture sono inferiori a due anni. Tutte le fasi di questo procedimento, inoltre, dovranno essere comunicate all'utente. Nel caso in cui ci sia stato un errore, il consumatore avrà diritto a un rimborso, entro 3 mesi, a meno che non sia stato lo stesso utente ad aver commesso un errore nella rilevazione dei dati di consumo: "È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente".

In più, un'altra delle novità del testo sulle bollette di luce e gas riguardano la creazione di misure per incentivare l'autolettura: "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente".

Se dovesse essere approvato definitivamente, si prevede che il testo del ddl riguardanti le bollette entrerà in vigore in tempi diversi: "per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge; per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; per il settore idrico, al 1° gennaio 2020".

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StudiLegali.com

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