IL TRUST NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

TRUST O FONDO PATRIMONIALE ? QUALE ISTITUTO UTILIZZARE PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA? ECCO LA SOLUZIONE

17 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
IL TRUST NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'AZIENDA

L'istituto del Trust dà luogo ad un fenomeno di segregazione e destinazione patrimoniale in forza del quale i beni oggetto del trust "entrano" nella sfera patrimoniale del trustee, non confondendosi, tuttavia, con gli altri beni del patrimonio del medesimo, ma andando a costituire una massa patrimoniale autonoma e separata.

Il predetto istituto è disciplinato dalla Convenzione AJA del 1 luglio 1985, recepita dall'ordinamento Italiano con la L. 364/1989.

Il trust fonda le proprie basi sul presupposto della riservatezza, difatti, tale requisito spiega i suoi effetti verso i terzi interessati (creditori, eredi, fisco etc.) sia nei confronti dei terzi disinteressati (il pubblico in generale). In ragione di tale principio giova precisare come il trustee non possa comunicare i dati o le informazioni sui soggetti e beni costituenti il trust stesso. Tuttavia, uniche deroghe consentite a tale disposto sono la previsione nel deed of trust o dalla legge. Ad ulteriore conforto della riservatezza insita nel trust, vi è la mancanza di iscrizione dello stesso nei pubblici registri.

La struttura tipo del trust si sostanzia, perlopiù, di tre figure principali ovvero il soggetto disponente (c.d. settlor) che trasferisce uno o più beni ad un soggetto fiduciario (c.d. trustee) il quale si obbliga a gestire questi beni nell'interesse di un terzo (c.d. beneficiary) o per il conseguimento di uno scopo determinato. Tuttavia la struttura può divenire anche quadrilatera mediante l'inserimento nella sua organizzazione della figura del guardiano (c.d. protector) il quale svolge funzioni di sorveglianza dell'attività del trustee nonché, qualora espressamente previsto nell'atto istitutivo dal disponente, dovrà essere obbligatoriamente interpellato dal trustee prima del compimento di determinati atti. La figura del guardiano è divenuta preminente nei trust del modello internazionale.

L'atto istitutivo del trust (c.d. deed of trust) è un negozio unilaterale a forma libera, mediante il quale il settlor da un lato conferisce i beni al trustee, dall'altro dispone le regole a cui quest'ultimo deve attenersi nella gestione dei beni. Il disponente può, altresì, con apposite clausole negoziali, intervenire nella gestione del trust con apposite memorie scritte (c.d. letters of wishes) con cui può orientare ovvero vincolare la gestione o amministrazione del trustee.

Per quanto attiene alle tipologie di trust, quelle maggiormente rilevanti, ad oggi, sono le dichiarazioni unilaterali di trust nel quale la figura di trustee e disponente coincidono; i trust di scopo ed i trust con beneficiari; i trust fissi ed i trust discrezionali; i trust protettivi nonché il trust autodichiarato, (quest'ultima tipologia vede il disponente ricoprire sia la carica di trustee che di beneficiario) ad oggi molto utilizzato (nel nostro paese) in virtù di una mancanza di fiducia nel conferire i propri beni a soggetti terzi. In tale ipotesi il Disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione, pertanto, si verifica all'interno del patrimonio del Disponente. Tuttavia, il Trust autodichiarato è stato oggetto di alcune pronunce di merito che ne hanno dichiarato l'inammissibilità.

IL TRUST ED IL FONDO PATRIMONIALE

Entrambi gli istituti si pongono quale scopo quello di preservare nonché conservare il patrimonio. Tuttavia, hanno una portata decisamente diversa.

Per completezza è necessario, preliminarmente, evidenziare i caratteri distintivi tra i due tipi di istituto, dapprima sotto il profilo soggettivo, poi sotto quello oggettivo.

A tal proposito, rileva come il trust non presenta limiti di applicabilità, diversamente dal fondo patrimoniale il quale costituisce un'ipotesi di patrimonio separato, senza personalità giuridica, utilizzabile esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia. Da un punto di vista pratico, il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo di destinazione su determinati beni, senza tuttavia prevedere alcun programma di gestione e controllo, con la conseguenza che la proprietà dei beni rimane sempre in capo ai soggetti che l'hanno costituito. Il trust, invece, prevede una scorporazione dei beni del disponente in favore del trustee che garantisce una piena efficacia segregativa, garantita, altresì, dalla meritevolezza degli interessi da tutelare. Contrariamente a quanto accade nella gestione del fondo patrimoniale, nel trust esiste necessariamente un programma di gestione e controllo demandato al trustee nell'interesse dei beneficiari. Non solo, è possibile nell'istituto del trust prevedere una figura che vigili sull'operato del trustee, e ciò a maggior tutela degli interessi del disponente e del beneficiario/i.

Oltre agli aspetti costitutivi e di gestione dei due istituti in disamina, ciò che rileva sul piano pratico è l'utilizzo del ricavato dalla loro gestione. Va rilevato come il fondo patrimoniale è vincolato all'utilizzo dei beni che ne fanno parte esclusivamente per il fabbisogno familiare, esponendo, pertanto, la parte eccedente i cd. " bisogni familiari" a pignoramento di terzi. Di contro, nel Trust, la proprietà dei beni viene trasferita dal disponente al trustee per poi essere trasferiti al beneficiario. Difatti, nella gestione pratica del trust il ricavato derivante da quest'ultima diverrà patrimonio del trust e sarà reimpiegato in tal senso, senza possibilità alcuna per i terzi di aggredire l'intero patrimonio oggetto di trust.

In ultimo, sostanziale differenza si ravvisa nei limiti di durata, mentre nel trust non si riscontrano limiti di durata, se non quelli imposti dalla legge, nel fondo patrimoniale la durata è limitata dalla disposizione di cui all'art. 171 c.c., vale a dire all'annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

IL TRUST NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA FAMILIARE O D'AZIENDA

Il passaggio generazionale dell'impresa familiare o dell'azienda è un fenomeno che sta interessando sempre di più il nostro paese. A tal proposito il nostro ordinamento mette a disposizione alcuni istituti volti a trasferire il patrimonio aziendale dall'imprenditore ai suoi eredi. Tale trasferimento può avvenire mediante testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali e patto di famiglia.

I diversi strumenti previsti dal nostro Ordinamento, ed in particolare quelli offerti dal testamento e dal patto di famiglia, si rivelano, tuttavia, inadeguati al predetto fine. In merito al patto di famiglia, quest'ultimo permette ad un imprenditore di trasferire in tutto o in parte ad i suoi eredi l'impresa familiare e/o l'azienda. Nel predetto istituto l'inadeguatezza è ravvisabile dal difficile incombente gravante sull'imprenditore ed ovvero quello di raggiungere un accordo con tutti i futuri eredi ed addivenire per l'effetto alla stipula dello stesso. Tale operazione richiede in primo luogo il consenso di tutti i futuri eredi all'accordo e conseguentemente la capacità di quest'ultimi alla non facile gestione aziendale. Altro ostacolo nel patto di famiglia è ravvisabile nella liquidazione da parte di coloro che ricevono l'azienda o le partecipazioni societarie agli altri partecipanti che non prenderanno parte alla compagine societaria.

Il trasferimento aziendale può, altresì, avvenire mediante testamento. Tale opzione è sconsigliabile oltre che per le conseguenze derivanti dalla possibile lesione della legittima, anche per l'incertezza della programmazione aziendale essendo il testamento un istituto statico e non dinamico che non permetterebbe, di certo, una continuità nella gestione aziendale.

Tali criticità, rendono l'istituto del trust lo strumento maggiormente idoneo al passaggio generazionale dell'azienda. Difatti, il Trust consentirebbe di salvaguardare l'azienda ed il patrimonio della stessa. Da un punto di vista pratico, tale opzione risulta meno gravosa in quanto da un lato non abbisogna di concordare od addivenire ad un accordo con gli eredi, trattandosi di un atto unilaterale, dall'altro in quanto si neutralizza la successione attraverso la segregazione dei beni conferiti, mantenendo al contempo unitario il patrimonio e stabile la gestione aziendale.

Non di poco conto è l'inattaccabilità del trust nell'ipotesi di lesione di legittima. Difatti, in merito a quest'ultima giova evidenziare come l'istituto del trust, nell'ipotesi di violazione della legittima, potrebbe eventualmente subire un'azione di riduzione esercitata dagli eredi pretermessi e non anche quella per la dichiarazione di invalidità. È bene osservare come la violazione di legittima risulta, nella pratica, del tutto remota in quanto il trust mira a salvaguardare l'unitarietà del patrimonio e per l'effetto della gestione, tendendo, pertanto, sin da subito, alla distribuzione ai beneficiari dei dividendi pro-quota nel rispetto della legittima, quote che necessariamente saranno rispettate anche al sopraggiungere del termine finale dell'istituto in sede di distribuzione dei beni.

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Scritto da

IClegal - Iacouzzi Cantarelli & Partners

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