Il ricorso al Prefetto per impugnare una contravvenzione.
Chiunque creda di essere stato vittima di una sanzione amministrativa ingiusta può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Tale ricorso è alternativo e stragiudiziale rispetto a quello presentato dinanzi al Giudice di Pace. Il ricorso innanzi al Prefetto, responsabile del luogo dove la multa è stata comminata va presentato secondo i termini che sono previsti all'interno dell'articolo 203 del Codice di Procedura Civile. Tale ricorso non prevede alcun tipo di cauzione, e va presentato solo se non è stata pagata la misura ridotta della stessa multa: in caso contrario infatti questa risulta inammissibile.
Il ricorso può essere presentato tanto, in carta libera, davanti davanti all'ufficio dell'ente accertatore quanto al Comando cui lo stesso ente appartiene, o ancora essere presentato direttamente davanti al Prefetto del luogo dove la contravvenzione è stata ravvisata. Oggi, tale ricorso può essere presentato anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) purchè questa sia intestata al ricorrente e che il ricorso sia inoltre firmato digitalmente anch'esso dal ricorrente.
Il contenuto del ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto va presentato in carta libera e dotato di firma autografa da parte del ricorrente.
Il ricorso contiene gli estremi del verbale che si vuole impugnare, l'indicazione in dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione e la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.
La decisione del prefetto sul ricorso
Ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Strada, una volta ricevuto il ricorso da parte dell'ente accertatore, esaminati i documenti e sentite le parti, il Prefetto accertatone l'ammissibilità respinge il ricorso ed emette entro 120 giorni, i quali decorrono dalla data di ricezione degli atti, ordinanza motivata nella quale vi è ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al minimo edittale per ogni singola violazione sommate alle spese del procedimento. Di questo modo la sentenza risulta veloce e quindi non più ricorribile in qualsiasi sede, il ricorso ad ogni può anche essere dichiarato inammissibile.