Il ricorso al Prefetto per impugnare una contravvenzione.

Chiunque creda di essere stato vittima di una sanzione amministrativa ingiusta può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

17 DIC 2018 · Tempo di lettura: min.
Il ricorso al Prefetto per impugnare una contravvenzione.

Tale ricorso è alternativo e stragiudiziale rispetto a quello presentato dinanzi al Giudice di Pace. Il ricorso innanzi al Prefetto, responsabile del luogo dove la multa è stata comminata va presentato secondo i termini che sono previsti all'interno dell'articolo 203 del Codice di Procedura Civile. Tale ricorso non prevede alcun tipo di cauzione, e va presentato solo se non è stata pagata la misura ridotta della stessa multa: in caso contrario infatti questa risulta inammissibile.

Il ricorso può essere presentato tanto, in carta libera, davanti davanti all'ufficio dell'ente accertatore quanto al Comando cui lo stesso ente appartiene, o ancora essere presentato direttamente davanti al Prefetto del luogo dove la contravvenzione è stata ravvisata. Oggi, tale ricorso può essere presentato anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) purchè questa sia intestata al ricorrente e che il ricorso sia inoltre firmato digitalmente anch'esso dal ricorrente.

Il contenuto del ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto va presentato in carta libera e dotato di firma autografa da parte del ricorrente.

Il ricorso contiene gli estremi del verbale che si vuole impugnare, l'indicazione in dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione e la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.

La decisione del prefetto sul ricorso

Ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Strada, una volta ricevuto il ricorso da parte dell'ente accertatore, esaminati i documenti e sentite le parti, il Prefetto accertatone l'ammissibilità respinge il ricorso ed emette entro 120 giorni, i quali decorrono dalla data di ricezione degli atti, ordinanza motivata nella quale vi è ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al minimo edittale per ogni singola violazione sommate alle spese del procedimento. Di questo modo la sentenza risulta veloce e quindi non più ricorribile in qualsiasi sede, il ricorso ad ogni può anche essere dichiarato inammissibile.

Scritto da

Consulenza Legale A.P.

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