Il privilegio artigiano
Alcune note pratiche sul privilegio del quale gode l'artigiano per soddisfare il proprio credito in una procedura concorsuale.
La mancata riscossione di un credito rappresenta un serio problema comune a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione.
L'insoluto è peraltro normalmente più gravoso e dannoso per una piccola media impresa piuttosto che per un'impresa di grandi dimensioni. Ancor più grave se il cliente fallisce o viene sottoposto a una procedura concorsuale. Non a caso nel nostro sistema è stato previsto il "privilegio artigiano", ovvero una forma di miglior tutela dei crediti delle imprese artigiane in seno alle procedure concorsuali. È importante che l'imprenditore sia consapevole dei propri diritti, cosicché possa esercitarli appieno. Cercheremo, quindi, di fare chiarezza sugli aspetti legislativi e pratici che deve conoscere chi vuole soddisfare le proprie pretese creditorie verso un debitore in stato di fallimento.
Con la modifica dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., introdotta nel 2012, il legislatore ha raccordato la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, attraverso l'inserimento dell'inciso "definita ai sensi delle disposizioni vigenti" nel testo della norma. Di conseguenza, al fine di stabilire la natura artigiana del credito, deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull'artigianato (l. 443/1985) - che costituisce appunto la specifica normativa di settore - e non più all'art. 2083 c.c.
Gli operatori del diritto si sono a lungo interrogati su tale nuova normativa, chiedendosi soprattutto se si fosse abbandonato il concetto di prevalenza del lavoro che ai sensi dell'art. 2083 Codice Civile era da considerarsi essenziale - sia in riferimento al lavoro proprio all'interno dell'impresa sia in riferimento al lavoro altrui - oltre alla prevalenza del lavoro sul capitale.
Quali i requisiti per accedere al privilegio artigiano?
Il Tribunale di Milano (con sentenza del 14 giugno 2013) ha stabilito che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non è sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta, ma che è sempre necessario accertare anche l'effettiva qualificabilità dell'impresa come artigiana – con riferimento all'anno di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – secondo i requisiti previsti dalla legge quadro ed in particolare ai limiti dimensionali stabiliti all'articolo 4.
Si assiste, quindi, a una più precisa definizione dei requisiti per accedere al privilegio artigiano. L'iscrizione all'albo artigiano è sempre necessaria, altrimenti l'impresa non potrà godere del privilegio, ma la stessa non è sufficiente, perché l'imprenditore deve altresì dimostrare di avere i requisiti soggettivi e oggettivi per la qualificazione dell'impresa come artigiana.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, è necessaria la partecipazione personale del titolare dell'impresa al processo produttivo, nonché la titolarità di una sola impresa da parte dell'imprenditore.
In riferimento, invece, ai requisiti oggettivi si può affermare che, da un lato, l'oggetto dell'impresa artigiana deve essere un'attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); dall'altro il soggetto che desidera beneficare del privilegio artigiano deve rispettare determinati limiti dimensionali qui sintetizzati:
- Impresa artigiana - lavorazioni non di serie:
Numero dipendenti ordinario: 18
Numero dipendenti elevato: 22
condizioni : Compresi apprendisti in numero non superiore a 9; unità aggiuntive solo apprendisti.
- Impresa artigiana - lavorazioni in serie:
Numero dipendenti ordinario: 9
Numero dipendenti elevato: 12
Condizioni:Compresi apprendisti in numero non superiore a 5; Unità aggiuntive solo apprendisti.
- Impresa artigiana - lavorazioni artistiche tradizionali e abbigliamento su misura:
Numero dipendenti ordinario: 32
Numero dipendenti elevato: 40
Condizioni: Compresi apprendisti in numero non superiore a 16; Unità aggiuntive solo apprendisti.
- Imprese di trasporti:
Numero dipendenti ordinario: 8
- Imprese costruzioni edili:
Numero dipendenti ordinario: 10
Numero dipendenti elevato: 14
Condizioni: Compresi apprendisti in numero non superiore a 5; Unità aggiuntive solo apprendisti.
L'ultimo requisito da osservare per poter considerare l'impresa come artigiana è la preminenza del lavoro rispetto al capitale investito nella gestione; tale criterio, in particolare, è stato stabilito dalla Commissione Toscana Procedure Concorsuali con il documento n. 27 del 19/06/1977, il quale statuisce un metodo basato su un calcolo matematico che necessita dei dati del bilancio o delle dichiarazioni fiscali prodotte dal creditore relativi ai costi effettivi del personale dipendente, nonché la determinazione di un compenso figurativo per remunerare il lavoro apportato nel processo produttivo dal titolare o dai soci e, infine, un confronto con l'ammontare degli investimenti di capitale. Se, alla fine di tale calcolo, il costo del lavoro risulterà maggioredel capitale investito, si potrà affermare che l'impresa ha carattere di artigianalità; nel caso opposto avrà invece carattere d'industrialità.
È, tuttavia, necessario fare una precisazione: in caso di produzioni che utilizzano materie prime ad alto costo, il risultato del costo del capitale impiegato nella gestione caratteristica dell'impresa potrebbe essere maggiore del costo del lavoro, penalizzando l'impresa che, nonostante i dati numerici, potrebbe essere caratterizzata da un elevato apporto di lavoro del titolare e dei suoi collaboratori nel processo produttivo.
Tale calcolo matematico, però, non è stato ritenuto dalla Giurisprudenza di per sé esaustivo, ritenendo necessaria per la valutazione anche un'analisi qualitativa. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza del 2/06/1995 n. 6221 ha stabilito che
"Il rapporto lavoro/capitale deve essere inteso non solo in senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali dell'impresa e con la natura dell'attività svolta, che assume predominanza indipendentemente dall'ammontare del capitale investito nel caso di svolgimento di un'arte o di una capacità propria svolta dal titolare dell'impresa che qualitativamente caratterizza l'attività artigiana".
Grazie a tale duplice criterio, possono essere considerate imprese artigiane con la conseguente ammissione del relativo credito al passivo fallimentare in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c., anche quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore e dei soci che, tuttavia, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali (come ad esempio nel caso dell'orafo o nel settore dell'abbigliamento).
Per concludere, si consideri che l'attività artigiana può anche essere svolta in forma societaria (S.r.l. unipersonale, della s.r.l. pluripersonale e della s.a.s.) ma, in questo caso, bisognerà verificare le seguenti ulteriori condizioni:
- S.r.l. uni personale: l'unico socio deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della Legge quadro e non deve essere socio di altra s.r.l. uni personale o socio accomandante di una s.a.s. anche non artigiana;
- S.r.l. pluripersonale: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- S.a.s.: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale.
Emiliano Riba