Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando viene rilasciato?

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno rilasciato in presenza di gravi motivi di carattere umanitario. Chi ne ha diritto?

28 AGO 2020 · Tempo di lettura: min.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando viene rilasciato?

Come si chiede il permesso di soggiorno per motivi umanitari? 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno previsto dal nostro ordinamento per disciplinare l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio italiano.

Questo tipo di permesso di soggiorno viene concesso quando ricorrono dei motivi umanitari seri - valutati discrezionalmente dal questore - e può essere rilasciato anche quando allo straniero viene negata la protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un istituto che salvaguarda i diritti degli stranieri che si trovano in particolari situazioni di pericolo e vulnerabilità ed è mirato a risolvere il vuoto di tutela del Testo dell’Immigrazione.

Chi può ottenerlo?

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dalla Questura, in via discrezionale, quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • è stato negato o revocato lo status di protezione internazionale o questo è cessato e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno ricorrendo gravi motivi;
  • il cittadino straniero ne abbia fatto richiesta e ricorrano gravi motivi di carattere umanitario;
  • sia stata riconosciuta la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, conflitti, disastri naturali o eventi particolarmente gravi in paesi extra UE;
  • il soggetto interessato sia uno straniero inespellibile.

Il cittadino straniero che ottiene il permesso di soggiorno per motivi umanitari può:

  • svolgere un’attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo che subordinato;
  • accedere al Servizio Sanitario Nazionale;
  • accedere ai centri di accoglienza SPRAR dei Comuni e a tutte le misure di assistenza sociale previste;
  • convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per motivi di studio, lavoro o motivi familiari;
  • ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in Italia.

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari non può invece richiedere il ricongiungimento familiare, che è ammesso solo se il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 251/2007 e al rinnovo debba essere convertito in protezione sussidiaria.

Che durata ha il permesso di soggiorno per motivi umanitari?

La sua durata variabile è a seconda delle necessità di chi ne richiede il rilascio. In ogni caso, la sua durata oscilla tra i 6 mesi e i 2 anni. Quando viene rilasciato a seguito della procedura internazionale, esso ha sempre una durata biennale, come prescrive l’articolo 14 del DPR n. 21 del 2015.

Al termine del periodo concesso dalle autorità, il richiedente può chiedere in Questura il rinnovo del permesso di soggiorno, ma sempre se persistono i motivi del rilascio. La valutazione è demandata alla Commissione territoriale che ne ha determinato il rilascio originario.

Se il rinnovo non viene concesso, il richiedente può sempre chiedere di convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari in un’altra tipologia di permesso, per motivi di studio e ricerca, per lavoro o per motivi familiari, sempre che ci siano gli specifici requisiti.

La domanda di soggiorno per motivi umanitari va presentata dall'interessato in Questura compilando l'apposito modello (mod 210).

Se alla base della richiesta vi è il rigetto della domanda di protezione internazionale, è direttamente la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale a trasmettere gli atti al Questore.

Se hai bisogno di assistenza per richiedere il tuo permesso di soggiorno puoi consultare uno dei nostri avvocati esperti in materia.

 

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