Il licenziamento ritorsivo
Secondo la definizione della Giurisprudenza il licenziamento ritorsivo è definito tale quando nasce da un comportamento legittimo del lavoratore, e quindi ingiustamente licenziato.
A dover fornire prova del trattuamento ritorsivo subito è sempre e solo il lavoratore. infatti secondo la Giurisprudenza più recente, tale atteggiamento tenuto dal datore di lavoro risulta lesivo dell'interesse legittimo del lavoratore di svolgere quello che è il proprio dovere. L'atteggiamento tenuto dal lavoratore, ancorchè legittimo, non può in nessun modo essere leso per un atteggiamento di antipatia o di qualsivoglia motivo del proprio superiore.
Qualora, il licenziamento sia operato per motivi discriminatori, il lavoratore non dovrà basarsi su semplici dati empirici, dovrà invece far riferimento alla legge ed alle più recenti sentenze giurisprudenziali. In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito nella sua sentenza 6575/2016 che "La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st. lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico".
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha stabilito che è discriminatorio per il lavoratore il non potersi allontanare dal luogo di lavoro per potersi sottoporre ad un trattamento di fecondazione medicalmente assistita. In tale caso infatti risulta sufficiente questo per poter determinare tale condotta lesiva dei diritti del lavoratore. L'importanza di tale sentenza è testimoniata dal fatto che da quel momento, nessuna modifica è stata apportata con nessun'altra pronuncia in merito, diventando cosi una pietra miliare di quello che è il diritto del lavoratore di mettere al primo posto la sua realizzazione sociale cosi come sancito dall'articolo 2 della Costituzione.