Il giudizio abbreviato: un po' di chiarezza

I dubbi che si pongono per le scelte del giudizio abbreviato condizionato le regole della cassazione.

2 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Il giudizio abbreviato: un po' di chiarezza

È da segnalare una sentenza particolarmente interessante della VI Sezione Penale della Suprema Corte (sent. n. 20676 del 18.05.2016), che interviene a definire quali siano i poteri del giudice investito della richiesta di un giudizio abbreviato condizionato e quale regime di sanzione intervenga nel caso di un uso improprio dei poteri riconosciutigli dalla legge processuale penale.

Ad avviso del giudice di legittimità, qualora l'imputato richieda un giudizio abbreviato condizionato indicando più di una condizione (nel caso di specie era stata indicata la condizione dell'esame di due testi), il giudice "non può che accogliere o respingere la richiesta, dovendo escludersi che possa modificare i termini della condizione posta dall'imputato", in quanto una scelta diversa, quale quella di ammettere uno solo dei due testi indicati, incide sul diritto di difesa, che viene fortemente condizionato e limitato dall'intervento del giudice, in un giudizio in cui la difesa rinuncia alla pienezza del contraddittorio dibattimentale. Ne consegue che la modifica della richiesta integrativa può compromettere la linea difensiva.

La Suprema Corte è giunta quindi alla conclusione che la sentenza deve essere annullata, in quanto nel caso sottoposto al suo esame, il giudice dell'udienza preliminare aveva accolto il giudizio abbreviato ma con la esclusione di uno dei due testi indicati. È interessante altresì rilevare che la Suprema Corte ha individuato in tale condotta processuale una nullità generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma I, lettera C, e non un atto "abnorme" nella ordinanza ammissiva solo parzialmente delle condizioni del giudizio abbreviato, in quanto non si rientrerebbe in alcuna delle categorie della abnormità già definite in plurimi arresti giurisprudenziali dal giudice di legittimità (il provvedimento adottato non aveva determinato una indebita regressione del procedimento né aveva implicato una sua stasi e neanche poteva considerarsi avulso dal sistema, in quanto il giudice aveva esercitato una funzione, qual è quella di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, che gli è espressamente demandata dalla legge processuale penale).

Piuttosto, come detto, la Corte Suprema ha inteso aderire all'orientamento giurisprudenziale (già tracciato dalla medesima Sezione VI della Corte Suprema con la sentenza n. 28895 del 10.06.2009, Boyadjiev) che in analoga fattispecie si era pronunciata appunto per la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma I, lettera C, in quanto palese è in tal caso la violazione del diritto di difesa. Ne consegue un duplice monito: da un lato, i giudici investiti della richiesta di giudizio abbreviato condizionato non possono selezionare le condizioni ma solo accettarle o respingerle e dall'altro le difese, consapevoli di tale limite posto al giudice, dovrebbero porre condizioni solo quando siano ritenute effettivamente necessarie alla decisione e condivisibili dal giudice.

Scritto da

Avv. Alfredo Guarino

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità