IL DANNO DA RITARDATA PENSIONE NON E' IN RE IPSA: VA PROVATO IN TUTTE LE SUE PARTI

Rigettato il ricorso per Cassazione di un lavoratore (settore amianto), il quale ha citato l'inps per ritardato pagamento sostenendo di aver avuto un danno "in re ipsa"

11 MAR 2020 · Tempo di lettura: min.
IL DANNO DA RITARDATA PENSIONE NON E' IN RE IPSA: VA PROVATO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il danno da ritardato pagamento esiste senz altro ma non è "in re ipsa", e se non provato in tutti i suoi elementi, non compete alla presunta vittima. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione lavoro, con la sua ultima sentenza n. 4886/2020, in seguito alla pretesa di indennizzo da parte di un lavoratore il quale - pur avendo continuato a prestare la propria manodopera lavorativa oltre l'anno 2009 - ha scoperto che l'Inps non gli aveva conteggiato bene i contributi versati, costringendolo pertanto a lavorare nonostante desiderasse andare in quiescenza. Sostiene il lavoratore ricorrente che l'ente liquidatore della sua pensione fosse incorso in un errore il quale lo avesse danneggiato in una legittima scelta di vita, ossia quella di non poter lavorare più, e che ne avesse diritto.

Gli ermellini invece hanno pian piano, e con un ragionamento logico e sibillino, scardinato tutte le tesi dell'avvocato del ricorrente, partendo dai dati di fatto. Innanzitutto, rifacendosi ad una sentenza del 2010 (la n. 3023/2010), hanno stabilito che il ricorrente non potesse vantare danni veri e propri dal punto di vista economico in quanto "il danno non patrimoniale risarcibile sarebbe stato plausibile solamente nel caso di "illegittimo diniego" ad una domanda di pensionamento fatta in tempo reale dal lavoratore. Così non è stato nel caso in specie, dal momento che il lavoratore ha continuato a lavorare anche dopo il 2009, anno in cui avrebbe potuto benissimo cessare.

Secondo assunto: nessun danno in re ipsa può essere compatibile con l'ordinamento, se non espressamente previsto, così come ad esempio nel caso dell'art. 23 Cost. ("Nessuna prestazione patrimoniale può essere prevista o richiesta se non in base alla legge").

Nessuna norma di legge stabilisce che il danno da ritardato pensionamento sia messo nero su bianco come danno di per sè stesso: lo sono invece il c.d. danno biologico, il danno alla salute e quello "esistenziale". Di un tanto, già in precedenza Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31233/2018.

1)Nessun danno c'è stato, tanto più che il lavoratore ha proseguito a lavorare

2) Non ne sono stati provati gli estremi: ad es. se fosse stato danno alla salute, non sono stati presentati certificati medici di malattia

3) Non può essere "in re ipsa" perchè l'ordinamento non lo prescrive nei suoi elenchi

Da questi tre assunti, ogni domanda di risarcimento in tal senso va rigettata.

Ciò è stato supportato anche da altre sentenze risalenti nel tempo, tra cui ad esempio Cassazione, SS.UU. n. 2697/2008.

Scritto da

EsseGi Legal

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