Il contratto di convivenza ed il ruolo dell'avvocato

Contratto di convivenza ed il ruolo dell'avvocato: legge 20 maggio 2016 n.76: contenuto e modalità di redazione.

1 GIU 2016 · Tempo di lettura: min.
Il contratto di convivenza ed il ruolo dell'avvocato

Analizziamo i contratti di convivenza statuiti dalla legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016 n.76 ), in vigore dal prossimo 5 giugno 2016).

I contratti di convivenza sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati nei registri anagrafici di regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, vedi articolo 1, comma 50:

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Pertanto i conviventi di fatto hanno la possibilità di regolamentare tramite un accordo gli aspetti economici del loro rapporto.

Per quanto riguarda il contenuto del contratto di convivenza, tali contratti hanno un contenuto ampio inerente i rapporti patrimoniali.

Articolo 1, comma 53

Il contratto può contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Modalità di redazione

Per stipulare il contratto di convivenza tipico, occorre rispettare un certo formalismo, a riguardo la legge prescrive (articolo 1, comma 51):

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell'anagrafe nei quali è registrata la convivenza.

Tale importantissima statuizione compiuta dalla riforma istitutiva del "contratto di convivenza" previsto dal comma 50 del testo, pone nuove competenze in capo ai professionisti legali assieme ai notai, in merito alla redazione e certificazione delle firme, nonché attestazione della liceità dell'accordo, in conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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