IL CODICE ROSSO

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10 MAG 2021 · Tempo di lettura: min.
IL CODICE ROSSO

La tutela delle vittime di violenza domestica

Mag 3, 2021 | Diritto Penale | 0 commenti

La tutela delle vittime di violenza domestica

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n. 69 del 2019La legge di cui al "CODICE ROSSO" n. 69 del 2019 è volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario.

La tutela delle vittime di violenza domestica

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:1) Il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art.583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo.

La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delittonel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;2) Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro;

la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati.

La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;3) Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anchequando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residentein Italia;4) Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto diavvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La tutela delle vittime di violenza domestica

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:A) Inasprire la pena;B) Prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;C) È da considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.Vengono modificati anche:– il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;– i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termineconcesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi).

Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;– il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.Una autorevole analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella relazione n. 62/2019, curata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.Per quanto riguarda la procedura penale, il Codice Rosso, ha sostanzialmente confermato l'originario impianto del Governo, volto a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza

domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

La tutela delle vittime di violenza domestica

A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:– che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblicoministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.– che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;

tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;– che la polizia giudiziaria proceda ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, la legge, tra l'altro:1) introduce l'obbligo per il giudice di penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale

– di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;2) modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllomediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);3) prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della

misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte:– prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in

relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;

interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domesticae di genere;– a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso

solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di

sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;– ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nelterritorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Prof. Dott. Giovanni Moscagiuro

Prof. Dott. Giovanni Moscagiuro

Esperto in Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell' Investigazione, Docente Scienze Forensi

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Studio delle Professioni e Scienze Forensi

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