Il canone Rai in bolletta

Vademecum del consumatore per il pagamento del canone Rai in attesa del testo finale del decreto che farà chiarezza.

8 MAR 2016 · Tempo di lettura: min.
Il canone Rai in bolletta

Non si sa ancora quale sarà il testo finale del decreto che dovrà fare chiarezza sul canone Rai ma, intanto, i dubbi persistono.

Per cercare di far chiarezza, dunque, lo Studio ha voluto predisporre un "vademecum" per tutti i consumatori, suddiviso, per comodità esplicativa, in punti.

a) Pagamento in bolletta.

Il pagamento avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

b) Paga chi possiede la tv.

Il canone deve pagarlo chiunque possieda un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Si presume la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esiste "un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica". Per superare questa presunzione, dovrete presentare un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. La dichiarazione "ha validità per l'anno in cui è stata presentata". Ossia, dovrete ripresentarla ogni anno.

c) Non fate autocertificazioni anticipate.

La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con la bolletta, dovrebbe esserci, in allegato, un modellino apposito per l'autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete.

d) Mandate la disdetta in tempo utile.

Dovete comunicare le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell'indirizzo di residenza. In particolare:

  • Se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.
  • Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione.
  • Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione che vi hanno rilasciato. Nel caso di furto, la denuncia.
  • In caso di morte del titolare, l'erede già abbonato deve richiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo di decesso dell'intestatario.
  • Se, invece, l'erede non è abbonato, può richiedere l'intestazione dell'abbonamento a proprio nome.

e) Importo.

Per l'anno 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. L'importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l'importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l'eccezione del 2016).

f) Scadenza.

Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.

g) Suggellamento.

Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore.

h) Esenzione.

Il limite di reddito per il diritto all'esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro).

i) Seconde case.

Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Lo stesso accade se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti "nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica".

Scritto da

Studio legale Giaccardi-Laurino

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