Hotel ‘non rimborsabile’? La clausola è vessatoria

Un uomo aveva prenotato un albergo per errore. La struttura alberghiera si era negata alla richiesta del rimborso visto che si trattava di un’offerta "non rimborsabile".

5 DIC 2019 · Ultima modifica: 22 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
Hotel ‘non rimborsabile’? La clausola è vessatoria

Negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che prenotano l’hotel per le vacanze o per i viaggi di lavoro attraverso il web. Esiste una vasta gamma di siti che propongono sistemazioni alberghiere di tutti i tipi e in tutto il mondo da riservare con un semplice click. Molte di queste strutture non richiedono il pagamento immediato e permettono di usufruire, fino a qualche giorno prima del soggiorno, della cosiddetta "cancellazione gratuita", ossia la possibilità di cancellare la prenotazione senza nessun costo aggiuntivo. Nonostante ciò, sulle stesse piattaforme online si possono trovare con offerte alberghiere "non rimborsabili". È legale questa clausola? Sulla questione si è espresso il Giudice di Pace di Trapani con la sentenza del 14 ottobre 2019.

La vicenda

Un uomo aveva prenotato un albergo, attraverso il sito web Booking.com, per errore. Essendosi reso conto immediatamente dello sbaglio, aveva cercato di cancellare la prenotazione e di recuperare i soldi spesi. Tuttavia, la struttura alberghiera si era negata alla richiesta del rimborso visto che, sul sito web, si specificava che l’offerta era "non rimborsabile". Per questo motivo, l’uomo aveva deciso di fare ricorso presso il Giudice di Pace di Trapani.

La decisione del Giudice di Pace

Il Giudice di Pace di Trapani ha condannato la struttura alberghiera al rimborso della somma pagata dall’uomo per la prenotazione, pari a 364,50 euro, e al pagamento degli interessi, delle spese processuali e ad altre spese generali. Il giudice, infatti, specifica immediatamente che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono a tutti gli effetti delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituiscono la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata".

Cosa sono le clausole vessatorie? Si tratta di quelle clausole che causano uno squilibrio nei confronti della parte debole del contratto. Per questo, è richiesta l’approvazione per iscritto. Il secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile, infatti, sancisce che “In ogni caso non hanno effetto [le condizioni generali di contratto], se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

Il giudice, inoltre, riferendosi alla sentenza n. 22984/2015 della Corte di Cassazione specifica che "Secondo il disposto dell’art. 1341 c.c., infatti, le clausole contrattuali predisposte da uno dei contraenti che comportano oneri particolarmente gravosi per la parte "debole" del contratto devono essere approvate separatamente per iscritto".

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