Estrazione copie di documenti

Non ricordo di avere firmato il contratto, che succede? Come trasformare il mio contratto di lavoro o come non pagare le rate della finanziaria.

25 AGO 2023 · Tempo di lettura: min.
Estrazione copie di documenti

Ognuno di noi nella propria vita firma contratti per vivere. E' l'essenza dei rapporti sociali. Per questa ragione, il nostro ordinamento ha identificato 2 particolari "patti" che, se non sono per iscritto producono conseguenze importanti.

Come ogni contratto c'è una parte forte e una debole. Nel diritto del lavoro c'è il datore di lavoro ed il lavoratore nel diritto bancario c'è l'istituto di credito e dall'altro il consumatore. Per queste motivazioni vi sono discipline rigide per avere copia e/o per trattenere copia dei contratti.

Quello che interessa in questa piccola discussione è che è diritto di chiunque abbia sottoscritto un documento averne la copia ed è obbligo della controparte, datore di lavoro, banca, finanziaria, cessionario o Titolare del trattamento privacy di fornirle. Unica contropartita pagare il costo delle copie.

Infatti, sia la legislazione bancaria che quella ordinaria disciplinano l'obbligo di consegnare copia di quanto "sottoscritto".

Nei contratti ordinari, gli articoli 13 e ss Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore con DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n.101, obbliga il titolare a fornire i dati di costui/costei che ha sottoscritto il contratto, la copia di tutto quello che ha sottoscritto.

Risulta particolarmente interessante non tanto l'obbligo in sè per sè ma bensì la conseguenza derivane dalla risposta.

Se non c'è la copia firmata da me io non sono vincolato a niente.

In diritto del lavoro, per esempio l'assenza del contratto firmato dal lavoratore comporta che tutte le tipologie di assunzione diverse dal lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno sono considerate una deroga, motivo per cui, per tutte le altre forme contrattuali, è sempre previsto un contratto scritto firmato sia dal datore di lavoro che dal neoassunto.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la nuova normativa non è generalmente richiesto un contratto scritto. Ma quando la prestazione lavorativa prevede clausole particolari, come periodi di prova o apprendistato, continua ad essere obbligatorio mettere nero su bianco le modalità concordate e la sottoscrizione da entrambe le parti.

Ne consegue che, se il contratto di lavoro non è firmato dal dipendente, il rapporto lavorativo si intende, a tutti gli effetti di legge, a tempo indeterminato e pieno.

In caso in cui non si trova la copia del contratto firmato dal consumatore/utente di contratti bancari comporta la nullità del contratto stesso.

Il contratto sottoscritto tra le parti è nullo poiché stipulato in aperta violazione dell'art.117 T.U.B. commi 4, 6 e 8.

Nell'ambito dei contratti bancari l'art.117 TUB stabilisce che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo". Lo stesso articolo, al comma 4, prescrive espressamente la necessaria indicazione di tutte le condizioni economiche che si intendono praticare. Ne consegue, che nel caso di contratto bancario privo della sottoscrizione, non è sufficiente ai fini della valida conclusione dello stesso (comunque destinata ad operare ex nunc) una qualsiasi dichiarazione in forma scritta della banca di volersi avvalere di quel contratto, essendo invece necessaria la trasmissione al cliente di un atto sottoscritto dall'intermediario che produca per intero il testo contrattuale. Fermo restando che, il dovere di consegna di un «esemplare» del contratto al cliente - in quanto tale, propriamente sottoscritto in originale dalla banca -, che pure la norma dell'art. 117 TUB pone esplicitamente in capo alla banca medesima." Cassazione Civile, Sez. I, n. 6559 del 14 Marzo2017

Si, la nullità del contratto di prestito o di mutuo. Quindi, ad esempio, se non c'è la copia del contratto di prestito firmata con cui ho comprato la macchina sono tenuto a restituire solo la sorte capitale e gli interessi legali (1% circa) maturati e non già la somma derivante dalle rate previste. Concludendo gli interessi, l'assicurazione le spese non solo non le devo alla finanziaria o alla sua cedente, ma invece mi devono essere restituiti.

Scritto da

Avvocato Dario Giannone Malavita

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