Esecuzione delle sentenze straniere emesse in UE

Questa breve esposizione può ritenersi davvero utile per coloro i quali abbiano ottenuto o siano in procinto di ottenere una sentenza da eseguirsi in un altro Stato.

3 NOV 2016 · Tempo di lettura: min.
Esecuzione delle sentenze straniere emesse in UE

Il Regolamento UE n. 1215/2012, entrato in vigore il 10 gennaio 2015, disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, sostituendo il precedente Regolamento n. 44/2001.

È applicabile a tutte le sentenze civili o altri provvedimenti giudiziali a contenuto decisorio che necessitino l'esecuzione in altro Stato, ovvero, agli atti pubblici registrati e alle transazioni giudiziali omologate.

Con questo nuovo regolamento il legislatore europeo ha tentato di semplificare ulteriormente la circolazione dei titoli giudiziali in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione, anche al fine di facilitare l'accesso alla giustizia a tutti i cittadini europei.

Adesso, infatti, per il creditore è possibile agire davanti al Tribunale dello Stato membro in cui si intende ottenere l'esecuzione del Titolo straniero producendo una copia conforme della decisione e un certificato rilasciato dal Tribunale straniero sulla base di un modello standard che troviamo allegato nell'appendice del medesimo Regolamento.

L'art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

Una volta ottenuti tali documenti il creditore può procedere in Italia con la notifica della sentenza al debitore congiuntamente al (nostro) atto di precetto ed iniziare l'esecuzione.

Inoltre, sarebbe opportuno per i più scrupolosi, benché non sia obbligatorio, allegare alla decisione una traduzione giurata e asseverata del Titolo che si intende porre in esecuzione nonché la relativa attestazione rilasciata dall'Autorità giudiziaria d'origine.

La procedura per l'esecuzione delle sentenze straniere rimane regolata dalla legge italiana, così come qualsiasi opposizione.

Proprio sui procedimenti di opposizione all'esecuzione il nuovo Regolamento, però, non prevede alcun termine per la proposizione dell'opposizione e non contiene alcuna indicazione circa il procedimento da seguire limitandosi, tuttavia, ad effettuare un mero rinvio alla legge dello Stato in cui la sentenza dovrà essere eseguita.

A tal proposito, sembrerebbe ipotizzabile che l'eventuale opposizione, avverso un Titolo che debba eseguirsi in Italia, dovrebbe, pertanto, proporsi nei termini e con le modalità dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 615 e ss. del Codice di procedura civile italiano.

Esecuzione in Italia delle sentenze di paesi terzi extra UE

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere emesse dai Tribunali di altri Paesi (non UE) sono disciplinati in Italia con la legge n. 218/95, che prevede, come regola generale, il riconoscimento automatico delle decisioni che soddisfano alcuni requisiti di compatibilità con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, senza il ricorso ad alcuna procedura speciale.

Tuttavia, per essere "delibata", cioè riconosciuta in Italia da parte della Corte d'Appello competente per territorio, e diventare così esecutiva in Italia, la decisione emessa da un giudice di un Paese terzo deve essere: i) passata in giudicato ii) debitamente legalizzata, se è necessario, da una rappresentanza consolare italiana, o da un pubblico ufficiale mediante l'apposizione dell' Apostille (per i paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Alcune di queste formalità potrebbero non essere necessarie se lo Stato estero e Italia risultassero firmatari di apposite convenzioni internazionali disciplinanti, inter alia, anche il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie.

La stessa legge, infatti, prevede che, nel caso sorga una controversia circa il riconoscimento di una sentenza emessa da un giudice di uno Stato terzo, o quando sia necessario procedere con l'esecuzione forzata, ogni persona interessata può rivolgersi al giudice ordinario per la valutazione del requisiti previsti per il riconoscimento in Italia.

Esecuzione delle sentenze italiane all'estero

La circolazione delle sentenze emesse dai Tribunali italiani in altri Stati membri è disciplinata dal Regolamento Bruxelles I-bis.

Pertanto qualora si volesse procedere per l'esecuzione di una sentenza italiana in Spagna, come sopra visto, sarà sufficiente produrre una copia conforme della decisione, corredata da una traduzione giurata in spagnolo, congiuntamente al certificato rilasciato dal Giudice italiano sulla base del modello standard di cui all'allegato del Regolamento (UE) n. 1215/2012.

In questo caso l'ipotetico debitore spagnolo potrebbe anche opporsi alla esecuzione della sentenza italiana secondo le norme del proprio Codigo Civil.

Il regime di circolazione delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento 44/2001 (Bruxelles I), invece, continua ad applicarsi alle relazioni con le Autorità giudiziarie degli Stati membri della Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.

Così, per l'esecuzione in Svizzera di una sentenza pronunciata da un Tribunale italiano, l'interessato dovrà comunque richiedere "il procedimento di "exequatur" al Tribunale competente per l'esecuzione prima di notificare la decisione al debitore.

La procedura per ottenere l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice italiano potrebbe, invece, essere molto più complessa negli altri Paesi extra UE fuori dal continente europeo.

In questi casi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni italiane potrebbero essere governati in gran parte dal diritto estero, che potrebbe anche, in alcuni casi, non prevedere neppure il riconoscimento.

Il presente contributo costituisce un sommario commento descrittivo delle norme che non può in alcun modo sostituirsi ad una mirata consulenza legale che può rilasciare soltanto un avvocato specializzato in tale ambito previo vaglio della fattispecie.

Avv. Renato Alfano, Managing Partner

Studio legale Alfano

Scritto da

Studio Legale ALFANO

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2 Commenti
  • Staff di StudiLegali

    Gentile Iris, in merito al suo commento le consigliamo di porre una domanda ai nostri esperti nella sezione L'Avvocato risponde: https://www.studilegali.com/domande. Grazie per la collaborazione! Un saluto, lo Staff di StudiLegali

  • Iris Lauriola

    Una domanda: il presente regolamento concerne anche l'esecuzione delle decisioni estere emesse contro rappresentanze diplomatiche?

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