Ebbrezza: se il tasso alcolemico eccede di poco la soglia limite si può invocare la non punibilità

La Cassazione conferma la possibile applicabilità dell’art. 131-bis c.p., riguardante la lieve tenuità di un fatto di reato, anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza.

26 GIU 2017 · Tempo di lettura: min.
Ebbrezza: se il tasso alcolemico eccede di poco la soglia limite si può invocare la non punibilità

Un automobilista veniva fermato dalla Polizia Municipale per un ordinario controllo e contestualmente sottoposto ad alcooltest. Allo stesso veniva contestato il reato di guida in stato di ebbrezza stante il tasso alcolemico rilevato di 0,85 g/l nella prima prova e 0,92 g/l nella seconda, con l'aggravante di aver commesso il reato nella fascia oraria tra le 22:00 e le 7:00.

Il Tribunale di Asti, pur applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per 10 mesi, lo assolveva sul presupposto della non punibilità per lieve tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La norma, recentemente introdotta nel Codice Penale, prevede l'esclusione della punibilità quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Condizione indispensabile è che si tratti di reati la cui pena detentiva non ecceda i 5 anni nel massimo e che non si tratti di condotte espressamente previste dall'articolo, quali agire per motivi futili o abietti o con crudeltà.

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In breve, se viene accertata la lieve tenuità dell'offesa al bene giuridico, il Giudice pur attestando che il fatto di reato è stato commesso ed è stato commesso proprio dall'imputato, sceglie di non applicare alcuna pena, facendo tuttavia salve le sanzioni civili e amministrative (tra cui va annoverata, come nel caso in analisi, la sospensione della patente).

Il P.M. impugna la sentenza contestando un'erronea applicazione della legge, in quanto, a suo dire, la lieve tenuità della condotta dell'imputato sarebbe stata desunta unicamente dalla prossimità del tasso alcolemico al minimo di legge senza riferimenti ad ulteriori elementi di valutazione a supporto della causa di non punibilità.

Nel pronunciarsi sulla questione, la Cassazione richiama una precedente sentenza delle Sezioni Unite sul tema, secondo cui "la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis c.p., in quanto applicabile in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo" [1]

La medesima sentenza ha anche chiarito che per potersi applicare l'art. 131-bis è opportuna una valutazione complessa e congiunta di tutte le circostanze in gioco; nel caso di specie, a differenza di quanto contestato dal P.M. ricorrente, il Giudice di primo grado non si è limitato a tenere in considerazione la sola prossimità del risultato del test alcolemico al valore-soglia ma ha puntualizzato di aver tenuto conto anche degli aspetti "soggettivi" della vicenda, ovvero che si fosse proceduto al test durante un ordinario controllo di routine e a carico di un soggetto incensurato.

Il ricorso è pertanto rigettato. [2]

[Avv. Luca Carrescia - Studio Legale]

[1] Cass. Pen., Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016

[2] Cass. Pen. Sez. IV n. 26276 del 25/5/2017

Scritto da

Avv. Luca Carrescia

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