È lecito fotografare o filmare polizia e carabinieri?

È importante far chiarezza su questo quesito per conoscere i propri diritti e proteggere i propri interessi. Per questa ragione, abbiamo intervistato l’avvocato Raffaele Merangolo.

6 MAG 2020 · Tempo di lettura: min.
È lecito fotografare o filmare polizia e carabinieri?

Al giorno d'oggi, possiamo trovare in rete una moltitudine di foto e video che riprendono agenti di polizia e forze dell’ordine in servizio durante operazioni di controllo o eventi pubblici. Questo tipo di materiale spesso viene usato dai cittadini per denunciare qualche comportamento scorretto, mentre in altre occasioni semplicemente per documentare un momento importante. Ma la legge cosa dice a riguardo? 

È importante far chiarezza su questo quesito per conoscere i propri diritti e proteggere i propri interessi. Per questa ragione, abbiamo intervistato l’avvocato Raffaele Merangolo, specializzato in diritto civile, commerciale e societario, che ci ha aiutato a risolvere i dubbi più frequenti sul tema.

 

 

È lecito fotografare o filmare pubblici ufficiali?

Non esiste una norma che espressamente vieta di riprendere e fotografare il Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e non è altresì espressamente proibito pubblicare il relativo materiale on line, anche sui social network. Allo stesso tempo non esistono norme che espressamente autorizzino tali attività. Per rispondere al quesito occorre quindi fare uno sforzo interpretativo delle principali norme interessate da questo tipo di condotta e attualizzare il tutto alla situazione concreta.

In primo luogo la Costituzione Italiana garantisce all’art. 21 il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con ogni mezzo di diffusione esistente. La medesima norma vieta ogni forma di censura alla stampa.

Illustri costituzionalisti individuano anche la privacy all’interno della Carta Costituzionale, ed in particolare negli artt. 2 e 3 che trattano i diritti inviolabili dell’uomo; anche dagli articoli 14 e 15 si evince la tutela alla riservatezza del domicilio e della corrispondenza.

Anche le fonti Esterne del diritto, ed in particolare il regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) n. 679/2016, non vietano espressamente tali attività ed anzi, all’art. 21 illustra le ipotesi in cui anche a fronte dell’opposizione dell’interessato al trattamento, si possa comunque provvedere alla pubblicazione.

Tutti gli operatori di Polizia e di Pubblica sicurezza (Carabinieri, Vigili Urbani eccetera), nell’esercizio delle funzioni rappresentano a tutti gli effetti di legge lo Stato, in forza del principio d'immedesimazione organica, e quindi il loro operato è a tutti gli effetti soggetto a pubblicità.

In linea di massima quindi non può essere impedita la ripresa d'interventi di operatori di Polizia, non essendoci, come detto, alcun espresso divieto in tal senso, ed essendo vigenti principi generali che convergono nella direzione opposta.

Solamente in alcuni casi specifici è impedita la possibilità di riprendere e/o fotografare un Pubblico servizio, ma tale deroga viene in essere in forza di espresso ordine (o meglio divieto) di una Autorità. Si pensi al generale divieto di riprendere le fasi di un processo, anche se in udienza c.d. pubblica, in forza di espresso divieto della competente Autorità, che solitamente è Presidente del Tribunale (o dell’Organo Giudiziario) presso il quale si svolge il processo. Ove vi sia un interesse pubblico rilevante, la detta Autorità può autorizzare le riprese delle fasi processuali (si pensi, come esempio lampante, all’interrogatorio di Di Pietro a Bettino Craxi, reperibile agilmente online).

Come accennato, anche la diffusione di tale materiale audiovisivo è lecita in quanto tale attività rientra nell’attività giornalistica, intesa come diffusione di notizie nel caso in cui ci sia un interesse pubblico a conoscerle. Tale possibilità non è limitata al solo giornalista professionale. Evidentemente al fine di contemperare gli interessi in gioco (privacy del poliziotto, che è anche una persona e quindi protetto dalla privacy, e interesse pubblico alla diffusione di notizie d'interesse collettivo), occorre che il materiale che si intende pubblicare assolva all’interesse d'informazione e trasparenza in modo prevalente rispetto agli altri interessi in gioco e che il materiale pubblicato sia veritiero e che sia presentato con continenza e pertinenza.

Le immagini o i video ottenuti da tali riprese possono essere usate durante un processo?

Il materiale di cui stiamo parlando è sempre utilizzabile in giudizio per agire o difendersi, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado. L’unico limite all’utilizzabilità di siffatto materiale riguarda la registrazione captata non in nostra presenza, ad esempio nascondendo una telecamera o un registratore in un luogo dove non siamo presenti. In questo caso si tratterebbe di una intercettazione che è ammissibile solo su richiesta e provvedimento motivato della magistratura.

Per concludere, la mia personale idea sul tema oggetto di trattazione è che in questo momento di grande limitazione ai nostri diritti si debba ritenere legittima la registrazione e la pubblicazione d'interventi effettuati dalle nostre forze dell’ordine, in quanto ritengo che sia certamente presente un interesse pubblico alla notizia (non si tratta dei soliti controlli che tutti conoscono), e che si possa in qualche modo far prevalere il diritto alla manifestazione del pensiero (potenziandolo rispetto al normale) in parziale compensazione alle altre compressioni di diritti che stiamo subendo.  

Se hai bisogno di una consulenza o di risolvere un problema legale puoi contattare l'Avvocato Raffaele Merangolo.

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