Diamanti

Numerosi sono stati i risparmiatori che hanno investito in diamanti, consigliati dai propri Istituti di credito che hanno loro proposto tale investimento rappresentandolo come investimento

25 MAR 2021 · Tempo di lettura: min.
Diamanti

Numerosi sono stati i risparmiatori che hanno investito in diamanti, consigliati dai propri Istituti di credito che hanno loro proposto tale investimento rappresentandolo come investimento sicuro, durevole nel tempo e di notevole rivalutazione.

Alla luce delle sanzioni comminate agli Istituti di credito interessati dall'Antitrust, oggi è possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché la restituzione del prezzo versato in eccesso, stante la nullità e le cause di annullamento del contratto per vizi del consenso – ossia mancato assolvimento da parte delle banche offerenti, dei propri doveri di diligenza e buona fede in ordine principalmente agli obblighi informativi previsti dal TUB -.

Le sanzioni comminate dall'Autorità garante all'IDB ed alle Banche intermediarie sono state confermate dalle decisioni del TAR Lazio del settembre 2017, che hanno accertato le modalità illegittime di vendita operate a prezzi unilateralmente ed arbitrariamente stabiliti che nulla avevano a che fare con il reale valore di mercato delle pietre preziose, senza nessuna correlazione con la reale quotazione delle medesime.

I prezzi arbitrariamente fissati e perlopiu' pubblicati sul sole 24ore assumevano ulteriore valenza per i risparmiatori che venivano in tal modo frodati.

A seguito di numerose sentenze dei Tribunali Italiani che hanno statuito in favore dei risparmiatori, oggi gli Istituti di credito offrono in via stragiudiziale un risarcimento danni che si aggira intorno al 60% del prezzo versato a suo tempo per l'acquisto delle pietre.

L'offerta risulta accettabile alla luce dell'accordo proposto da curatore del fallimento Intermarket Diamond Business spa che all'udienza del 17.06.2020 è stato accolto dal Giudice Delegato.

L'accordo prevede il soddisfacimento delle domande pervenute tempestivamente e tardivamente, con l'ammissione al passivo in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, fermo restando la restituzione, su apposita richiesta, dei beni lasciati in custodia presso la società fallita.

L'ammissione al passivo è subordinata a che non sia stato ricevuto l'integrale risarcimento da parte degli Istituti di credito, ossia la restituzione integrale del prezzo versato per l'acquisto.

Qualora effettivamente il fallimento riuscisse a risarcire tutti i risparmiatori insinuatisi al passivo del medesimo, sarebbe effettivamente possibile , senza dover affrontare i tempi ed i costi di un giudizio, ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti che verrebbero congruamente suddivisi tra fallimento e Banche interessate.

Scritto da

Studio Legale Francesca Moriero

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