Decreto Minniti-Orlando: lasciamo la parola all'avvocato

Si parla sempre più d'immigrazione: lasciamo la parola all'esperto.

23 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Decreto Minniti-Orlando: lasciamo la parola all'avvocato

Il 12 Aprile 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", c.d. "Decreto Minniti-Orlando" dal nome del Ministero dell'Interno, Marco Minniti, e del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Verranno di seguito esaminati i punti salienti e, al contempo, più critici, dei 23 articoli che compongono il decreto in questione.

Ce ne parla l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

Il Capo I detta disposizioni relative all'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso vari Tribunali ordinari, tra cui quello di Milano, la relativa composizione e competenza, territoriale e per materia.

Il successivo Capo II detta, invece, disposizioni volte a modificare il decreto legislativo recante norme relative al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato (D. Lgs. n. 25/2008), il Decreto Legislativo recante disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (D. Lgs. n. 150/2011), il Decreto Legislativo relativo alla disciplina della protezione internazionale, in applicazione della normativa comunitaria (D. Lgs, n. 142/2015), il Decreto Legislativo in materia di permesso per motivi umanitari (D. Lgs. n. 286/1998) e, infine, il Decreto Legislativo recante norme relative alla libera circolazione dei cittadini comunitari (D. Lgs. n. 30/2007). Il Decreto Minniti-Orlano, chiude, poi, la disciplina del Capo II con altre norme "organizzative", relative all'assunzione di personale e all'incremento di misure di sicurezza per il potenziamento delle rete diplomatica e consolare.

Il Capo III, infine, detta misure per l'accelerazione delle procedure volte all'identificazione del migrante ovvero misure volte al contrasto dell'immigrazione illegale.

In concreto, dunque, il Decreto Minniti Orlando ha abolito il secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo i quali hanno fatto ricorso avverso un diniego: il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. è, infatti, stato sostituito dal rito camerale senza udienza nel quale il Giudice, dopo aver preso visione della videoregistrazione relativa al colloquio svolto dal migrante richiedente asilo innanzi la commissione territoriale, in assenza totale di contraddittorio, deciderà circa l'accoglimento ovvero il rifiuto della richiesta.

Il Decreto, poi, ha esteso la rete dei centri per il rimpatrio dei migranti irregolari i quali prenderanno il nome di Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Tale rete è stata estesa a tutto il territorio italiano mediante l'istituzione di un centro per ogni regione di cui quattro già esistenti.

Molte critiche, tuttavia, sono state mosse alle disposizioni del Decreto Minniti-Orlando da parte di numerose associazioni e non solo. C'è già chi parla di incostituzionalità oltre che di violazione dei principi della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.

In particolare, le disposizioni in questione violerebbero l'art. 24 Cost., il quale riconosce il diritto di difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, assicurando, peraltro, ai non abbienti, i mezzi di difesa dinnanzi ad ogni giurisdizione. Un articolo, quello 24 della Costituzione, chiaro, non passibile di interpretazioni discordanti, completo, che, eppure, viene ad essere privato di ogni forza con la previsione di un rito camerale senza udienza. Sul punto lo stesso Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha precisato che

"il Giudice di primo grado sarà tenuto a fissare l'udienza quando valuterà la necessità di sentire personalmente il richiedente asilo, quando riterrà indispensabile che le parti diano chiarimenti. Il richiedente asilo potrà inoltre chiedere al giudice di essere sentito, e spetterà a quest'ultimo valutare se l'ascolto diretto sarà o meno necessario".

Ma è proprio questa discrezionalità consegnata nelle mani del Giudice che scuote gli animi dei dissenzienti: si tratta, infatti, di un diritto, quello alla difesa, riconosciuto a tutti, cittadini e non, il quale non può e non deve essere sottoposto al sindacato discrezionale del giudice.

A parere di molti, poi, il procedimento così configurato dal Decreto Minniti-Orlando, in molti modi potrebbe definirsi ma sicuramente non un procedimento giusto: le disposizioni violerebbero, infatti, anche l'art. 111 Cost. il quale sancisce il diritto a un giusto processo. Un processo, quello delineato dal Decreto, privo del riconoscimento del diritto al contraddittorio quale principio cardine della giurisdizione italiana. Conseguentemente anche una violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo il quale ribadisce il diritto di ogni persona ad un equo processo.

Sul punto si è espresso anche il Presidente della Cassazione, Dottor Giovanni Canzio, il quale ha precisato che "pretendere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure non può significare soppressione delle garanzie. In alcuni casi non c'è neppure il contraddittorio, come si può pensare allora al ruolo di terzietà del Giudice?".

Sicuramente una disciplina quella contenuta nel Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 che lascia spazio a molte riflessioni ma, in conclusione, merita sottolineare che diverse possono essere le opinioni politiche, religiose e culturali ma una è la Costituzione, legge fondamentale dello Stato Italiano, e come tale deve essere rispettata.

Se volete ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

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