Decreto Legge "Svuota Carceri" n.18/2020

Emergenza Coronavirus - Decreto Legge 18/2020 "Svuota Carceri" (non è un indulto) - Fallimento legislativo largamente preventivato.

14 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
Decreto Legge "Svuota Carceri" n.18/2020

Emergenza Coronavirus: nuovo Decreto Legge 18/2020 "Svuota Carceri"

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge numero 18 che, nelle sue intenzioni, dovrebbe affrontare la gravissima emergenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari.

Diciamo subito che non si tratta di un indulto, nel senso che non viene eliminata alcuna parte di pena, bensì è la riproposizione di una legge già esistente, la numero 199/2010, c.d. "Legge Alfano", cui vengono apportate alcune deroghe e modifiche.

Il decreto legge prevede per le persone detenute che gli ultimi 18 mesi di pena possano essere scontati non in carcere bensì in regime di detenzione domiciliare.

Il lungo decreto se ne occupa all'art. 123. Vediamo schematicamente il suo contenuto.

REQUISITI

  1. Essere detenuti ed avere una pena definitiva di non più di 18 mesi da scontare (cioè l'ultimo anno e mezzo di pena).
  2. Non essere detenuti per un reato ostativo, cioè reati ex art. 4 bis L. Ord. Pen. (una lunga serie di reati considerati gravi quali, ad esempio, omicidio, estorsione consumata, rapina aggravata consumata, reati sessuali, furto in abitazione, alcuni ipotesi di cessione sostanze stupefacenti, sequestro di persona, corruzione, associazione mafiosa, etc)
  3. Non essere detenuti per reati di maltrattamenti o stalking (572 o 612 bis c.p.), anche se non aggravati.
  4. Non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 102, 105, 108 c.p.).
  5. Non avere riportato sanzioni durante la detenzione per procedimenti disciplinari gravi (partecipazione o promozione di disordini o sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato).
  6. Non essere coinvolti nelle sommosse in carcere del 07 marzo 2020.
  7. Assenza di altri gravi motivi ostativi (non meglio identificati) - discrezionalità del Magistrato sorveglianza.

DOVE SI SCONTERA' LA PENA

La pena viene scontata in regime di detenzione domiciliare.

Occorre avere un domicilio (cioè un luogo ove abitare, anche se non sia residenza) purché questo sia effettivo ed idoneo. Andrà bene l'abitazione del parente, dell'amico, anche un luogo di assistenza o cura. É previsto un controllo sull'idoneità abitativa da parte della Polizia Penitenziaria.

SISTEMI DI CONTROLLO - Braccialetto elettronico si/no

L'art. 123 n. 3 prevede due casi:

  1. Pena inferiore a 6 mesi ancora da scontare - si va in detenzione domiciliare senza l'uso del braccialetto elettronico
  2. Pena residua tra 6 mesi e 18 mesi - occorre il braccialetto elettronico.

Se il braccialetto elettronico non c'è per carenza di dotazione non si può andare in detenzione domiciliare e si resta in attesa della disponibilità del sistema di controllo.

CHI DECIDE

La decisione è devoluta all'Ufficio di Sorveglianza competente sull'Istitituto di Pena ove è detenuta la persona.

COMMENTO

Personalmente ritengo che la presente normativa non serva assolutamente a nulla e non apporterà alcuna risposta ad un problema che è ormai esplosivo.

Di fatto il Ministero se è ne è lavato le mani, emanando un provvedimento che qualsiasi operatore del diritto sa bene essere del tutto inutile.

Poche le persone che ne potranno beneficiare in concreto. Molte le persone che si ammaleranno o moriranno in carcere. I numeri dicono che in ogni carcere ci sono decine di detenuti e di Agenti di Polizia Penitenziaria positivi al COVID-19

Anche i tempi per l'adozione del provvedimento decisorio non paiono congrui rispetto all'emergenza sanitaria in quanto il controllo di idoneità abitativo devoluto alla Polizia Penitenziaria dilaterà di parecchio i tempi tra la domanda e la sua decisione.

09 Aprile 2020

Avv. Roberto MORDA'

Scritto da

Avv. Roberto Mordà

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