DECRETO "CURA ITALIA": NO AI LICENZIAMENTI PER 2 MESI.

​A partire dal 17/03/2020 e fino al 16/05/2020 sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi a causa del Coronavirus.

6 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
DECRETO "CURA ITALIA": NO AI LICENZIAMENTI PER 2 MESI.

A partire dal 17/03/2020 e fino al 16/05/2020 sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell'art. 3, della L. n. 604/1966) e i licenziamenti collettivi (ai sensi della L. n. 223/1991) a causa del Coronavirus. Inoltre, è prevista la sospensione delle procedure di licenziamento avviate dopo il 23/02/2020.

Questo in sintesi è quanto si può leggere nel Decreto Cura Italia 18/2020, che ha introdotto una norma in favore dei lavoratori che potrebbero trovarsi improvvisamente senza lavoro a seguito di licenziamento.

Sono interessati dal provvedimento tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa c'è da sapere.

Il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo opera, come detto sopra, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e nei seguenti casi:

- ragioni inerenti l'attività produttiva;

- ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

Non si può quindi licenziare per riduzione di personale per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al COVID -19.

Nel caso dei licenziamenti collettivi, la preclusione all'apertura della procedura ha effetto:

- sull'art. 4 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell'attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;

- sull'art. 24 della L. n. 223/1991 che concerne le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia.

Dunque, se ad esempio un datore di lavoro volesse aprire una procedura per cessazione di attività, non potrà farlo ora, ma dovrà attendere lo spirare dei sessanta giorni richiamati dalla norma.

Attenzione: restano fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Ma non solo, anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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