Danno da disservizio telefonico

Problematiche di ordine generale e Giurisprudenza di merito. Prova del danno. Sentenze di merito recenti

1 FEB 2018 · Tempo di lettura: min.
Danno da disservizio telefonico

1) Problematiche di ordine generale

Le problematiche relative ai disservizi telefonici devono essere ricondotte, ad avviso di chi scrive, all'ordinanza di Cassazione n. 4172/2008.

Come noto, nella stessa è stabilito che rimane necessaria una previsione di legge che tipizzi il ristoro richiedibile oppure la violazione di un diritto fondamentale della persona o diritti inviolabili della stessa.

2) Prova del danno

La sentenza in questione, dunque, di per sè, eliminerebbe in radice i c.d. "pregiudizi bagattelari".

Ma v'è di più.

Come noto, a norma dell'articolo 2697 cod. civ. "chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Che cosa occorrerebbe provare, dunque, in caso di disservizio telefonico?

Anche in questo caso, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme, come anche recentemente ribadito dalla Cassazione, occorre un "accertamento case by case", una "lettura costituzionalmente orientata", avendo anche a riferimento la "causa concreta del contratto".

Dunque attenzione bene a quello che si fa valere in giudizio, perchè, sebbene i giudici possano talora essere inclini a concedere ristori per pregiudizi, gli stessi, oltre che essere di natura consistente, vanno provati rigorosamente.

3) Sentenze di merito

Nella pronuncia del 12 maggio 2015 il Giudice di pace di Salerno ha stabilito che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Inoltre, lo stesso Giudice ha precisato che il danno esistenziale può essere risarcito solo allorché, alternativamente:a) l'interesse che si assume leso è un diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. (oppure è riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale che consente il ristoro ex art. 2059 c.c.);b) l'offesa arrecata al diritto è seria, oltre la soglia della tollerabilità.In tal caso il giudice ha ritenuto in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all'utente. Era, infatti, evidente l'illegittimità del comportamento del gestore telefonico: l'ansia e i disagi provati per la impossibilità di fruire della linea telefonica nella propria abitazione hanno comportato un indubbio peggioramento della qualità dell'esistenza.

Il riconoscimento della persona umana, infatti, si sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato dell' art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Scritto da

Avv. Michele Vissani

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