Covid-19: da emergenza sanitaria ad emergenza giudiziaria?

Covid-19: da emergenza sanitaria ad emergenza giudiziaria? Finita la pandemia, i nostri Tribunali potrebbero trovarsi di fronte ad un surplus di processi?

19 MAR 2020 · Tempo di lettura: min.
Covid-19: da emergenza sanitaria ad emergenza giudiziaria?

La pandemia in atto si sta negativamente riverberando sulle libertà costituzionali, che sono il frutto di conquiste relativamente recenti dopo secoli di lotte.

Ovviamente, essendo connesse a situazioni emergenziali, che, si spera, supereremo in breve, queste misure "liberticide", che davvero travolgono tanti diritti fondamentali (incidono, ad esempio, su libertà di movimento e libertà di autodeterminazione fino ad arrivare alla limitazione della libertà di manifestazione, di espressione e di pensiero), potranno essere considerate legittime solo se saranno molto limitate nel tempo, posto altresì che, essendo state tutte definite per decreto, dovranno essere ratificate dal Parlamento.

In ogni caso, non è mio obiettivo, per lo meno, non in questa sede, dissertare della legittimità costituzionale o meno di questi provvedimenti, ma semplicemente di farvi comprendere cosa potete fare o meno in questi giorni straordinari, in cui è compito di tutti noi fare la nostra parte per fare in modo che questa emergenza rientri il prima possibile.

Innanzitutto, mentre in un primo momento si parlava di guidelines, ovvero di comportamenti suggeriti per limitare la diffusione del Covid-19, ora vi è l'obbligo di non uscire e di rimanere a casa, ad esclusione di necessità di sposarsi dettata da:

-motivi di lavoro;

-ragioni di salute;

-ragioni di necessità.

Sui motivi di lavoro, si faccia bene attenzione, il cittadino è giustificato a muoversi se è "costretto" a recarsi al lavoro, qualora rientri in una di quelle categorie essenziali e/o che non può ricorrere al c.d. smart working. Il Governo ha stretto un accordo con i sindacati, per garantire che il Paese non si fermi.

A prescindere dalla ragione, chi esce deve portarsi dietro l'ormai celeberrima auto-dichiarazione, che deve riportare circostanze veritiere.

Suvvia, riportare circostanze false, oltre che vanificare il sacrificio di milioni di persone e di miliardi di euro (l'economia ferma costa), è anche stupido, perchè siamo nel 2020 e le forze di polizia delegate al controllo possono (e devono) fare delle verifiche (che a questo punto presentano il vero e proprio carattere di atti di indagine).

Ovviamente vi risparmio i tecnicismi, quelli interessano a noi legali, ma è bene che sappiate che la violazione dell'obbligo di restare a casa comporta l'apertura di un procedimento penale per reati gravi.

Ovviamente, un processo penale non si conclude automaticamente con una condanna, ma è bene che sappiate cosa vi potrebbe accadere se decidete di uscire di casa al di fuori delle necessità previste.

Partiamo con il dire che al cittadino, già per il solo fatto di essere uscito in assenza di una ragione tipica, verrà contestato quanto meno il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità (art. 650 c.p.).

Ma questo, nella maggioranza dei casi, è solo l'inizio, perchè comunque la decisione di uscire di casa senza una motivazione valida si accompagna di solito a false dichiarazioni, il che comporterà l'avvio di un procedimento per altri reati più gravi.

Nel caso di specie, si potrebbero teoricamente ipotizzare due reati per chi riferisce il falso agli agenti di Polizia nell'auto-dichiarazione, ovvero la falsità ideologica commessa in atto pubblico (reclusione sino a due anni oltre ad una sanzione pecuniaria) e falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull'identità o qualità personali (reclusione sinoa sei anni oltre alla sanzione pecuniaria).

Come se non bastasse, con l'emanazione del Decreto Cura Italia, il Legislatore ha aumentato la dose di rischio connessa alle uscite. Infatti, merita grande attenzione l'introduzione il 16/3/2020 della auto-dichiarazione circa il buono stato di salute.

Diciamo che sin dalle prime misure di contenimento del Covid-19, il Governo aveva disposto che chi esce non deve presentare sintomi di malattia riconducibile al Covid-19 e, ovviamente, non deve essere in quarantena.

Dal 16/3/2020 è altresì richiesto al cittadino di dichiarare di non essere affetto da Covid-19.

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato il modello di autocertificazione per circolare nei centri urbani.

L'interessato, infatti, deve dichiarare e sottoscrivere "di non essere sottoposto alla misura della quarantena" e deve inoltre asserire "di non essere risultato positivo al virus Covid-19".

Questa è la parte più delicata perchè, innanzi tutto, qualora la dichiarazione sia falsa comporta l'applicazione dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle qualità personali) e poi comporta l'applicazione, a prescindere dall'aspetto formale della falsa dichiarazione, delle norme a tutela dell'integrità della salute pubblica e della persona.

Prima di vedere tali norme però è bene premettere due cose:

-come noto, il Covid-19 è un virus che spesso si presenta in modo asintomatico o con sintomi lievi.

-vi potrebbero migliaia di persone con sintomi rilevanti, che le autorità, pur non inserendole nel calcolo dei sicuri positivi, non testandole, tuttavia considerano come affette da Covid-19.

Ora, poichè sono persone non testate e che non è chiaro come siano gestite dal sistema sanitario, su questo, compatibilmente con i miei impegni lavorativi, sto cercando di fare un approfondimento.

Però siamo in una situazione di guerra al virus e di forte emergenza, ragione per cui la tecnica di redazione normativa, che già non brilla, potrebbe mostrare ulteriori limiti.

Per la Legge, i soggetti sintomatici NON devono uscire di casa e questo anche in considerazione del fatto che, come vi dicevo prima, vi sono migliaia di persone sia con sintomi lievi o con problemi di salute che presentano una sintomatologia anche grave che non vengono sottoposte a test Covid-29, ma che per le autorità devono essere trattate dai presidi locali (i c.d. medici di famiglia o guardia medica) come soggetti positivi di Covid-19, anche perchè ormai l'influenza stagionale pare essere superata.

Ora, ricordato che i sintomatici o paucosintomatici DEVONO comunque rimanere a casa per espressa previsione normativa, il caso che ci interessa e più delicato è quello del cittadino convivente con persona che sia sintomatica, ma non Covid-19 positiva (e che per le autorità deve essere trattata e monitorata come possibile Covid-19, pur in assenza del famoso "tampone").

L'obiettivo del Decreto Legge Cura Italia è evitare la circolazione di possibili soggetti infetti che possano protrarre lo stato di emergenza.

La mia impressione è che, in questo stato di emergenza, il SSN non sia in grado di diagnosticare tutti i casi di Covid-19 e di adottare provvedimenti ufficiali di quarantena mirati e, per ovviare a questa mancanza, il Governo, con la auto-certificazione dello stato di salute, chieda ai cittadini di assumersi di fronte alla Legge la responsabilità delle proprie azioni, ricollegando ai comportamenti dei singoli cittadini conseguenze gravissime, che vanno ben oltre l'art. 650 c.p.

Ricordata la gravità del reato p. e p. dall'art. 495 c.p. (falsa attestazione circa identità e qualità propri al Pubblico Ufficiale) e venendo ai reati contro la persona e la salute pubblica, si parla infatti dei delitti di lesioni colpose, ma a mio avviso anche dolose, che in caso di morte possono trasformarsi nel reato di omicidio anche doloso e dei reati di epidemia colposa o dolosa.

Parliamo di reati puniti anche con l'ergastolo (omicidio ed epidemia volontari) o comunque con pene severissime anche nella forma del reato colposo.

Ebbene sì, cari lettori, se tanti commentatori parlano quasi esclusivamente di reati colposi, a mio avviso invece i medesimi reati possono essere contestati in forma dolosa, per il semplice motivo che chi va in giro, anche solo sospettando di potere essere infetto, perchè magari convive o è stato a contatto con persone ufficialmente infettate o potenzialmente infette (i sintomatici lievi o gravi che ormai il sistema tratta come Covid-19), con la autocertificazione viene messo di fronte ad una fortissima assunzione di responsabilità.

Chi dichiara di essere "Covid-19 free" e di non essere in quarantena (anche solo volontaria) viene messo dalla Legge di fronte alla gravissima consapevole assunzione del rischio di infettare gli altri e di contribuire alla reiterazione nel tempo della pandemia.

Se poi dovesse venire fuori che la persona che ha reso quella dichiarazione avrebbe dovuto rimanere a casa, perchè soggetto a rischio, le conseguenze potrebbero essere gravissime.

Commettere un'azione che integra un reato accettando il rischio che da quella azione possa derivare un danno (evento delittuoso) comporta l'applicazione della forma dolosa del reato e non di quella colposa.

Quindi, pensateci bene prima di salire su un mezzo pubblico o di entrare in un supermercato affollato.

In ogni caso #iorestoacasa.

 

Scritto da

Avv. Renato Musella

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