Coronavirus e cancellazione di viaggi: diritto al rimborso o obbligo di accettare il voucher?

L'articolo si propone di dare una lettura della normativa introdotta in fase emergenziale riguardo la rimborsabilità di viaggi cancellati.

13 MAG 2020 · Ultima modifica: 18 MAG 2020 · Tempo di lettura: min.
Coronavirus e cancellazione di viaggi: diritto al rimborso o obbligo di accettare il voucher?

Uno dei primi settori sui quali ha inciso la drammatica diffusione del coronavirus nel nostro Paese, così come a livello mondiale, è senza dubbio quello dei viaggi. Per tale ragione, il legislatore dell'emergenza ha ritenuto opportuno fare chiarezza, prevedendo una disposizione specifica in relazione ai casi in cui un soggetto si trovi a dover annullare un viaggio (che sia in aereo, nave o treno), o a cancellare un'intera vacanza non potendo così usufruire del pacchetto turistico già prenotato. In sostanza, la norma richiama la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (v. l'articolo sull'annullamento delle nozze).

Quando si applica tale specifica disposizione? Chi può beneficiarne? Che tipo di tutela è prevista in questi casi?

Diamo una prima risposta generale a tali domande, tenendo sempre presente che casi specifici necessitano risposte specifiche e che, trattandosi di una disciplina volta a fronteggiare una situazione di emergenza, questa è soggetta a frequenti modificazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il rimborso del biglietto già acquistato, questo spetta a chi non ne abbia potuto usufruire, essendo stato il viaggio annullato per una delle seguenti ragioni:- chi sarebbe dovuto partire è stato sottoposto a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, oppure risiede, è domiciliato o destinatario di un divieto di allontanamento da una delle aree interessate dal contagio; - il soggiorno o viaggio aveva come punto di partenza o di arrivo una delle aree interessate dal contagio;- il viaggio era stato programmato per partecipare a concorsi pubblici o selezioni, nonché a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (ad esempio viaggi con finalità religiose, per partecipare ad una maratona, altre gare o competizioni sportive, partite di calcio, sagre, manifestazioni culturali etc), che siano stati sospesi, annullati o rinviati;- il biglietto di trasporto, acquistato in Italia, prevedeva come destinazione uno Stato estero presso il quale, in conseguenza della pandemia da Coronavirus, sia stato impedito o vietato lo sbarco.In tutti questi casi, il soggetto interessato dovrà comunicare alla compagnia (aerea, navale etc.) il ricorrere di una delle situazioni che danno diritto al rimborso.

La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni che decorrono dal termine delle misure restrittive, o dall'annullamento, sospensione o rinvio della manifestazione, evento, concorso o selezione. Anche nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato tramite agenzia, la compagnia è tenuta a rimborsare il prezzo pagato per il titolo di viaggio entro 15 giorni dalla richiesta, oppure ad emettere un voucher di pari valore spendibile entro un anno dall'emissione.

 

Inoltre, è previsto un diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, quando la prestazione non è stata, o non sarà, eseguita per una delle ragioni sopra elencate. Dunque, l'organizzatore che si trova costretto a modificare il pacchetto turistico (ad esempio introducendo una modifica della data prevista per il viaggio), darà comunicazione scritta all'acquirente, indicando anche l'eventuale variazione del prezzo (sia in caso di prezzo maggiorato che in caso di costo più basso).Il potenziale turista dovrà comunicare entro due giorni se intende accettare la proposta di modifica o se intende recedere, senza pagamento di alcuna penale. In caso di recesso, l'organizzatore rimborserà il prezzo del pacchetto oppure potrà emettere un voucher spendibile entro un anno dall'emissione.

Scritto da

Elena Giunta

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