Coronavirus che obbliga un avvocato padre di due figlie minori a non presenziare in aula non è legittimo impedimento
Rigettata l'istanza di un avvocato emiliano di rinvio dell'udienza a favore di un suo assistito, giacchè non è legittimo impedimento il D.P. C.M. emanato per la chiusura delle scuole.
Secondo il T.A.R. dell'Emilia Romagna, anche se il Decreto Conte del 2 marzo 2020 obbliga gli istituti scolastici italiani a chiudere per almeno 15 giorni, l'avvocato che sia anche padre di due figlie minorenni non può chiedere il rinvio dell'udienza a favore di un suo cliente, e può benissimo presenziare in udienza qualora sia fissata nei 15 giorni del decreto.
Questo succede in questi giorni al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, che ha rigettato con proprio ufficiale decreto n. 50/2020 l'istanza di rinvio di un'udienza prevista inizialmente in questi giorni per discutere il rinnovo o meno del permesso di soggiorno di un cliente dell'avvocato di cui sopra,precedentemente raggiunto da un provvedimento negativo in tal senso.
Orbene, il suo avvocato difensore si è visto suo malgrado costretto a restare a casa in famiglia e non presentarsi in Tribunale alla data assegnata, giacchè padre di due figlie minorenni, costrette anch'esse a stare a casa viste le prescrizioni del Decreto Conte, il quale ha ordinato la chiusura di tutti i plessi scolastici dello Stivale per almeno 15 giorni.
Tutte giornate tra le quali figurava anche quella inizialmente prescritta per l'udienza di discussione in cui doveva presenziare l'avvocato istante, impossibilitato a muoversi per stare a casa a badare alle figlie minori.
Nulla quaestio, invece, per i giudici emiliani, che hanno bocciato l'istanza argomentando che avrebbero preso una decisione anche in contumacia del legale richiedente, e che non essendo stata presa nessuna precauzione di chiusura o sospensione delle udienze, queste dovevano tenersi regolarmente nonostante il Coronavirus.
E così è stato, giacchè la richiesta del legale non è stata accolta, dal momento che quindi per gli amministrativisti del Tribunale emiliano, l'allarme Coronavirus e i decreti seguiti ad esso non sarebbero sufficienti a far considerare la sconosciuta malattia proveniente dalla Cina un "legittimo impedimento" alla partecipazione delle udienze, così come l'avvocato avrebbe inteso.
La solita Italia sempre a metà tra annullare i contratti di hotellerie e di viaggio per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e penalizzare i lavoratori padri di famiglia, costretti a scegliere il male forse non minore per i loro affetti.