Contrasto tra l'obbligo del voucher e il rimborso del viaggio annullato
La Commissione Europea attenziona l'Italia circa le pratiche post annullamento viaggi da Coronavirus. "La scelta tra voucher e rimborso spetta al viaggiatore" ma la norma nazionale prevarrà.
La Commissione Europea punta il dito sulle pratiche dei tour operators italiani in materia di viaggi annullati e impossibili causa covid e prende di mira il primo decreto italiano. Nello specifico, l'art. 28 del decreto del 6 marzo 2020, prescrive l'obbligo di proporre l'uso di un voucher con scadenza annuale in tutti i casi in cui un viaggio non sia più possibile causa emergenza covid, ossia abbia come destinazione o partenza un luogo colpito dal covid, oppure il compratore sia in quarantena guidata o comunque positivo al Coronavirus e quindi non possa usufruire del viaggio. Il problema si pone giacché una norma antecedente di livello internazionale (dlgs 79/2011, poi recepito in Italia con decreto legislativo n. 62/2018), ovverosia il Codice del Turismo, riconosceva già al turista il diritto al rimborso del prezzo del viaggio, in quanto quest ultimo è diventato impossibile causa emergenza covid (epidemia internazionale che ha avuto come conseguenza il blocco dei viaggi e la chiusura di molte frontiere).
Secondo la Commissione Europea, però, il diritto di scegliere tra voucher e rimborso del viaggio, ancorché il primo sia annuale, spetterebbe sempre al viaggiatore in quanto consumatore da tutelare, e non alla compagnia di viaggio o all'agenzia/tour operator.
Per tanto, la C.E. ha preteso una risposta dall'Italia in merito a questo tipo di comportamenti già in vigore in Paese. Risposta che dovrà pervenire entro il 28 maggio.
Pare però che detta risposta sia destinata ad essere pleonastica e prevedibile, dal momento che l'art. 28 del decreto italiano è stata riconosciuta come "norma di applicazione necessaria" ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 218/95, e per tanto qualsiasi giudice italiano chiamato a pronunciarsi in merito, sarà obbligato a disapplicare la normativa internazionale, e a prendere in esame l'operatività del solo decreto di marzo 2020.
Un' eccezione che non conferma la regola, quindi: generalmente prevarrebbe infatti la normativa internazionale, che in materia di turismo è specialistica rispetto alla normativa di settore italiana, anche se l'Italia ha già in precedenza recepito con propria legge il Codice del Turismo UE.
Santin Consulenze