Comodato

Qualche commento su alcune recentissime sentenze della prima sezione di Cassazione sezione prima sul comodato a uso familiare

4 LUG 2018 · Tempo di lettura: min.
Comodato

La Cassazione si è pronunciata ultimamente su aspetti riguardanti un contratto di frequente utilizzazione nella prassi: il comodato.

Con una prima pronuncia, precisamente Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3553/17, depositata il 10 febbraio 2018, il Giudice di Legittimità stabilisce un importante principio nel contratto di comodato di abitazione a uso familiare: l'impossibilità del recesso ad nutum.

In sostanza, anche in caso di grave e impreveduto bisogno, non è possibile, per il comodante, chiedere il rilascio immediato dell'immobile adibito a abitazione della famiglia.

Si tratta di un'importante novità, se si considera che alcune pronunce, anche del 2014, ribadivano che, anche in presenza di grave e impreveduto bisogno per il comodante, fosse possibile chiedere il rilascio immediato.

Altra pronuncia importante è, sempre da parte della Sezione Prima, Corte Suprema Di Cassazione Sezione Prima Civile Sentenza 15 marzo - 14 giugno 2018, n. 15699.

Con la pronuncia in esame, forse più articolata dal punto di vista delle motivazioni e argomentazioni giuridiche, la Cassazione ha avuto invece modo di ribadire che non sempre le spese straordinarie gravano esclusivamente sul comodante.

Argomentando anche da altri istituti, applicabili in via analogica, come quelli del contratto di locazione, il Giudice di legittimità ha avuto in questo caso modo di stabilire che il comodante deve consegnare l'immobile affinchè il comodatario possa fruire dello stesso.

In conseguenza di ciò, le spese straordinarie, in capo a quest'ultimo, troverebbero giustificata richiesta di rimborso laddove le stesse siano state assolutamente necessarie laddove l'immobile non si sia potuto diversamente fruire.

In caso contrario, laddove le dette spese siano esclusivo frutto di una volontà del comodatario, il comodante non è tenuto ad alcunchè.

In questo caso, più che nella pronuncia relativa al recesso ad nutum, è importante evidenziare come, a un istituto come quello del comodato, possano applicarsi norme anche in via analogica, non solo le norme di altri contratti, ma anche quelle relative ad esempio alla comunione e alle spese per il mantenimento della cosa comune.

E' comunque da evidenziare come, ancora una volta, la Cassazione intervenga in via creativa, anche a tutela di chi oggigiorno fruisce, per ragioni familiari, di immobili concessi con detto tipo di accordo.

Scritto da

Avv. Michele Vissani

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