Come valutare “la giusta causa” in sede di esclusione del socio di una SrL?

Secondo l’art. 2473-bis c.c.”L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

18 NOV 2015 · Tempo di lettura: min.
Come valutare “la giusta causa” in sede di esclusione del socio di una SrL?

Con la Riforma del Diritto Societario nel 2003 uno degli obiettivi della personalizzazione della Società a Responsabilità Limitata, è stato l'inserimento della possibilità di arricchire l'atto costitutivo con clausole di esclusione del socio ex art. 2473 bis del Codice Civile (che quindi si andavano ad aggiungere all'esclusione legale di cui al 2466 del c.c.).

Secondo l'art. 2473-bis c.c."L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo –cioè art. 2473 recesso del socio- esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale".

Ma cosa si intende per giusta causa? E quali sono gli strumenti per tutelare da un lato la Società ma al contempo anche il socio, che permettono di comprendere quando il limite della "giusta causa" è stato centrato? La possibilità di inserire dette clausole può essere sfruttata, sia per confermare le esigenze specifiche dei soci, che per stabilire qual'è il peso che fattori attinenti alla sfera personale dei singoli soci potrebbe essere rilevante all'interno della compagine sociale.

Requisiti delle clausole

Generalmente le clausole vengono inserite proprio per poter prevenire possibili controversie in materia, ma se dette clausole sono troppo generiche, successivamente in sede di contenzioso risulterebbero nulle proprio per mancanza del requisito della giusta causa. Infatti, le clausole per rispettare l'art. 2473-bis del c.c. devono essere precise, dettagliate e circoscritte, in quanto il socio ha il diritto di sapere fino a che punto può spingere la propria attività anche extra-societaria e la Società deve sapere quando può o non può intervenire ex art. 2473-bis.

Ma non esiste un modello operativo generico valido per tutte le Società, in quanto la "giusta causa" non deve essere valutata genericamente in base al comune e oggettivo apprezzamento, ed è esclusa quando la clausola viene formulata in modo talmente generico da lasciare ampio spazio alla discrezionalità interpretativa degli altri soci, bensì le clausole devono essere formulate in base alla specifiche caratterizzazioni volute dai soci in sede di costituzione o di modifica dell'atto costitutivo e/o statuto, i quali meglio di tutti conoscono le esigenze della società e possono dunque trovare nella previsione di clausole di esclusione uno strumento utile, flessibile e unico per evidenziare tali esigenze.

Dette clausole vanno ponderate ad hoc, devono essere riferibili a situazioni in cui possano potenzialmente versare tutti i soci o categorie di soci e la consulenza di specifici professionisti in materia societaria è la soluzione ottimale per individuare e risolvere i principali problemi che possono presentarsi non soltanto in sede di redazione delle clausole ex art. 2473-bis o di modifica dell'atto costitutivo e/o statuto , ma soprattutto nella fase successiva all'esclusione del socio e cioè in sede di vero e proprio contraddittorio.

Cause di esclusione

Inutile dire che le cause di esclusione devono comunque attenersi al vincolo sociale e ad un possibile pregiudizio dell'attività sociale: si va dall'esclusione per svolgimento di attività concorrente da parte di un socio a quella per sopravvenuta inabilitazione, interdizione, fallimento, pignoramento della quota, l'esclusione del socio amministratore a causa di gravi irregolarità nella gestione, e diversi altri motivi. Quindi è sostanzialmente opportuno redigere la clausola di esclusione volontaria in modo che non debba mai e poi mai operare automaticamente al verificarsi della giusta causa, ma bisognerebbe regolare un vero e proprio procedimento di esclusione, che non si limiti al mero accertamento di fatto ma anche e soprattutto ad una valutazione di merito dettagliata richiamando la clausola specifica in sede di assemblea dei soci.

Lo studio dell'esclusione del socio non si limita al solo fatto in se, ma a tutte le delicate e numerose conseguenze che derivano successivamente: dalla gestione della partecipazione della quota del socio escluso alla valutazione della liquidazione. Ma qui apriremmo un nuovo paragrafo, talmente dettagliato, che varia da caso a caso, che può essere gestito soltanto con la consulenza individuale da parte di un legale esperto del nostro dipartimento di diritto societario e commerciale.

Scritto da

Giambrone & Partners | Studio Legale Associato

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