Come difendersi dal redditometro.

Il presente approfondimento si propone lo scopo di illustrare il funzionamento dell'accertamento da redditometro e le possibili difese esperibili dal contribuente.

3 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Come difendersi dal redditometro.

Il redditometro rappresenta uno strumento, sovente utilizzato dal Fisco, per l'accertamento del reddito delle persone fisiche.

Si tratta, come noto, di uno congegno legislativo nemico ai contribuenti, adoperato dall'Amministrazione Finanziaria con lo scopo di combattere l'evasione fiscale, ma destinato a colpire, in taluni casi, anche i contribuenti più virtuosi.

Il presente approfondimento si propone lo scopo di illustrare il funzionamento della suddetta tipologia di accertamento e le possibili difese esperibili in fase amministrativa e/o contenziosa.

Occorre anzitutto chiarire cos'è il redditometro ed in che modo viene utilizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una tipologia di accertamento sintetico (standardizzato), disciplinato dall'art. 38 D.P.R. 600/73, come modificato dal Decreto Anticrisi (D.L. 78 del 2010 conv. In L. 122/2010), mediante il quale il Fisco può rideterminare induttivamente il reddito dei contribuenti in relazione alla disponibilità da parte degli stessi e del loro nucleo familiare, di beni o servizi indicatori di un'elevata capacità di spesa.

Si tratta dei c.d. elementi indicativi di capacità contributiva, il cui contenuto induttivo è appositamente individuato con decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze, sulla base di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Il Decreto ministeriale attualmente in vigore, relativo agli anni d'imposta 2011 e seguenti, è il D.m. 16 settembre 2015.

In base alle regole definite dal succitato Decreto, il reddito accertabile sinteticamente dal Fisco è dato dalla somma dei seguenti elementi:

  • Spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente e risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria;
  • Ulteriori spese riferite a beni e servizi, il cui contenuto induttivo è individuato nella tabella A allegata al Decreto;
  • Quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente, imputabile al periodo d'imposta accertato, al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei quattro anni precedenti;
  • Quota di risparmio dell'anno, data dalla differenza tra saldo iniziale e finale del conto corrente, non utilizzata per consumi ed investimenti.

Trattandosi di un accertamento di tipo presuntivo, tuttavia, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa esclusivamente nel caso in cui il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (20%).

Quindi, nel caso in cui non venga registrato tale scostamento, l'accertamento deve essere considerato illegittimo.

Di contro, se Ufficio ha proceduto nel rispetto delle disposizioni di legge, al contribuente è garantita la possibilità di difendersi dalla suddetta tipologia di accertamento.

Le presunzioni contenute nel redditometro, infatti, hanno natura di presunzioni semplici e determinano l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

Ciò significa che tali presunzioni non hanno valore di per sé, ma devono essere dimostrate, volta per volta, in esito al contraddittorio endoprocedimentale, da attivare obbligatoriamente.

L'Ufficio, invero, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, è tenuto ad invitare il contribuente a comparire (di persona o per mezzo di rappresentanti), al fine di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

Si noti bene che, in questi casi, la fase del contraddittorio avvia quella di accertamento con adesione che precede l'emanazione dell'avviso di accertamento. Per cui, qualora il contribuente non dovesse dare seguito all'invito al contraddittorio, non può avanzare istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso di accertamento.

Con la previsione dell'obbligatorietà del contradditorio, il legislatore ha voluto dare attuazione al principio generale del giusto procedimento, atteso che il redditometro applica criteri che vengono elaborati per categorie generiche e che, in taluni casi, possono trovare giustificazione nelle difese del contribuente, a cui è demandata la prova contraria.

Nella fase del contraddittorio che precede l'emanazione dell'avviso, difatti, il contribuente può fornire all'Ufficio la prova atta a giustificare la capacità di spesa presuntivamente attribuita per mezzo del redditometro, evitando, in taluni casi, anche l'emanazione dell'atto impositivo.

Quali sono le prove che il contribuente può fornire per giustificare la propria capacità di spesa?

Anzitutto, il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese accertate è avvenuto:

  • con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
  • con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio una vincita della lotteria, concorsi e giochi);
  • da parte di soggetti diversi dal contribuente (es. donazioni o liberalità da parte di un familiare).

Inoltre, può anche contestare (fornendo la relativa dimostrazione), che le spese attribuite presuntivamente dall'Ufficio, hanno un diverso ammontare.

Per ultimo, il contribuente può giustificare le spese sostenute dimostrando che hanno contribuito anche altri familiari (es. con redditi prodotti da altri componenti del nucleo familiare).

Concludendo, si precisa che tali difese hanno rilevanza sia in fase amministrativa che contenziosa. Per cui, qualora l'Ufficio dovesse disattendere la documentazione prodotta nel contradditorio e le giustificazioni fornite, notificando l'avviso di accertamento, al contribuente rimane il diritto di impugnare l'atto impositivo dinanzi la competente Commissione Tributaria, alla quale sarà devoluto il compito di verificare la fondatezza delle difese proposte dal contribuente e l'erroneità dell'accertamento operato dal Fisco.

Lecce, 03 agosto 2017

Avv. Chiara Candido

Scritto da

Studio legale tributario Avv. Chiara Candido

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