Come contestare una multa al giudice di pace?

Con il ricorso al giudice di pace si può impugnare un verbale elevato per violazione al codice della strada se è viziato oppure se è stato notificato in ritardo.

14 AGO 2020 · Ultima modifica: 4 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
Come contestare una multa al giudice di pace?

Quando è possibile contestare una multa al giudice di pace?

Se hai ricevuto una multa, a causa di una infrazione del Codice della Strada, la prima cosa da fare è leggere attentamente il verbale ed eseguire un’analisi completa del documento. In questo modo è possibile verificare l’idoneità della sanzione, controllando che tutti i dati riportati e le procedure adottate rispettino le normative di legge vigenti. I due casi più comuni per impugnare un multa sono:

  •  Verbale incompleto o che presenta errori;
  •  Notifica avvenuta oltre i termini di legge;

Secondo le disposizioni vigenti, le multe devono essere recapitate entro 90 giorni, considerando la data della violazione, altrimenti è possibile contestare l’atto sanzionatorio. Allo stesso modo il verbale deve essere perfetto, privo di errori e completo, in caso contrario potrebbero esserci gli estremi per un ricorso al prefetto o presso il giudice di pace. I cosiddetti vizi di forma possono essere diversi, perciò è fondamentale verificare che il documento sia valido e inoppugnabile prima di pagare.

La legge, infatti, stabilisce che il verbale deve contenere alcuni dati necessari come:

  • le generalità del conducente;
  • l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali è avvenuta la violazione;
  • l’indicazione del tipo e della targa del veicolo;
  • l’esposizione sommaria del fatto;
  • l’indicazione della norma violata o della sanzione da pagare;
  • le dichiarazioni delle quali il trasgressore ha chiesto l’inserimento;
  • l’indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
  • l’indicazione delle generalità dell’agente accertatore.
  • L’errata oppure l’omessa indicazione di tali dati nel verbale ne comporta l’illegittimità.

Potrebbero esserci degli errori nei dati del proprietario del veicolo, oppure del conducente, nella targa dell’auto o nella data e nell’ora della rilevazione dell’infrazione. Lo stesso vale se l’identificazione non è ottimale, con l’inserimento di dati non corretti o non esaustivi, quindi anche in tale situazione è possibile impugnare la sanzione. Altrettanto succede se i dispositivi utilizzati per il monitoraggio (come autovelox e telecamere per la ZTL) non sono omologati, se la norma del Codice della Strada è sbagliata o mancano le generalità dell’agente incaricato della segnalazione.

Naturalmente un errore nel verbale non comporta l’annullamento immediato e automatico della multa, ma è necessario fare ricorso e seguire le procedure previste dalle normative di legge, per richiedere la cancellazione dell’ammenda e delle relative decurtazioni dei punti dalla patente di guida. Le informazioni che non devono mai mancare nel verbale, affinché sia valido, sono i dati precisi del trasgressore, le indicazioni sul luogo e il momento in cui è avvenuta l’infrazione, la persona che ha rilevato la violazione e quella che è responsabile dell’atto sanzionatorio, la targa e il modello del veicolo.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace?

Il ricorso va presentato personalmente o a mezzo difensore presso la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace competente, che è quello del luogo in cui è stata accertata la violazione, oppure va spedito a mezzo raccomandata a/r. In questa seconda ipotesi per dimostrare l’invio nei termini fa fede la ricevuta di spedizione postale. Non è ammesso l’inoltro del ricorso via pec, per e-mail o a mezzo fax.

All’originale del ricorso, firmato dal ricorrente o dal suo legale munito di procura, vanno allegati:

  • l’originale del verbale impugnato;
  • quattro copie del ricorso;
  • le fotocopie dei documenti che si intendono sottoporre all’esame del giudice;la fotocopia del documento di riconoscimento del ricorrente;
  • la ricevuta di pagamento del contributo unificato e dei diritti di notifica.
  • indicare il codice fiscale del ricorrente e per l’eventuale difensore anche la pec e il numero di fax.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace online?

Esiste anche la possibilità di compilare il ricorso sul sito nazionale del giudice di pace on-line, accedendo al sito gdp.giustizia.it. Tale compilazione assegna un numero di protocollo web, produce una nota d'iscrizione a ruolo telematica (con codice a barre) e soprattutto permette di ricevere dal sistema, in automatico, una comunicazione e-mail ogni qualvolta l’iter della causa subisce un aggiornamento (fissazione della data di udienza, eventuali differimenti o rinvii, numero della sentenza, avvenuto deposito della sentenza). Attualmente, il servizio è attivo solo presso alcuni uffici del giudice di pace dell’intero territorio nazionale.

Quanto costa il ricorso al giudice di pace?

La presentazione del ricorso al giudice di pace comporta il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo. L’importo della marca da bollo è pari a 27 euro mentre quello contributo unificato varia a seconda dell’ammontare della multa che si contesta. Considerato che la maggior parte delle multe non eccede i 1.100 euro, il contributo ammonta a 43 euro. Per pagare il contributo unificato è possibile recarsi presso una tabaccheria, un ufficio postale o in banca e utilizzare il modello F23.

 

 

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