Cassazione: nessun legame fra vaccini e autismo

La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso del genitore, perché infondato.

1 AGO 2018 · Tempo di lettura: min.
Cassazione: nessun legame fra vaccini e autismo

Una recente sentenza della Cassazione conferma nuovamente l'assenza di connessione fra vaccinazioni e autismo.

La Corte di Cassazione ha ribadito l'inesistenza del legame tra autismo e vaccini. In Italia, dove il dibattito è sempre attuale, soprattutto con il nuovo governo, i cosiddetti "no-vax" continuano a parlare di questa connessione fra i vaccini e questo disturbo del neurosviluppo. Il 23 ottobre scorso, già una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 24959, aveva rigettato il ricorso di due genitori, giudicando inammissibile il ricorso, confermando l'assenza di legami fra vaccini e autismo. Una recentissima ordinanza degli ermellini, la n. 19699 del 2018, inoltre, ha riaffermato le sentenze passate.

Il caso

Un padre richiedeva l'indennizzo, previsto dalla Legge 210 del 1992, al Ministro della Salute e alla Regione Campania, perché il proprio figlio minore, in seguito a una serie di vaccinazioni obbligatorie somministrate nel 2001, aveva manifestato conseguenze dannose, portandolo a soffrire del disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico. Sia il Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello della stessa città rigettavano la richiesta del genitore. Secondo il tribunale di secondo grado, infatti, sulla scorta della nuova c.t.u. disposta in secondo grado, non era configurabile secondo un criterio di plausibilità biologica un nesso causale tra la malattia e la vaccinazione. Per questo, il genitore ha proposto il ricorso presso la Corte di Cassazione. Il padre, infatti, affermava che la Corte d'appello non aveva applicato nell'espletamento della c.t.u. la procedura prevista e che la motivazione dei giudici era di tipo politico e filosofico.

La decisione della Corte di Cassazione

Prima di tutto, bisogna ricordare che l'indennizzo richiesto dal padre riguarda quello previsto dalla Legge 210 del 1992 che sancisce che:

"Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge".

Nonostante ciò, la legge ricorda che per poter ricevere l'indennizzo è fondamentale poter dimostrare il nesso causale fra la vaccinazione e il disturbo.

La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso, perché infondato. Gli ermellini hanno sottolineato, infatti, che la relazione del consulente tecnico ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia, che qualifica di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini nel caso somministrati, sia delle caratteristiche del caso concreto. Durante la c.t.u. era stata presa in esame la risonanza magnetica dell'encefalo che, anche a distanza di anni, era negativa. In più, non c'era stato nessun ricovero o visite relative a reazioni allergiche ai vaccini. La diagnosi di sindrome autistica, infine, era arrivata solo a due anni di distanza.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha ricordato che "non rileva poi che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori di ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di studi della ricerca scientifica."

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