Caso Silvia Romano e Diritto Internazionale

Cosa prevede la legge in materia di riscatti o rimpatri per cittadini italiani all'estero? Abbiamo chiesto l'opinione dell'Avvocato Marco Bersani, specializzato in diritto internazionale.

12 MAG 2020 · Tempo di lettura: min.
Caso Silvia Romano e Diritto Internazionale

L'Avvocato Marco Bersani, titolare dell'omonimo Studio Legale, ha analizzato l'attuale vicenda del rimpatrio di Silvia Romano, con particolare attenzione al diritto internazionale e alle norme in materia di pagamento riscatto. La cooperante milanese rientrata in Italia il 10 di maggio, dopo 18 mesi di prigionia, è stata liberata in una zona non lontana dalla capitale della Somalia, con un’operazione dell’Aise, condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali.

Cosa prevede la legge in materia di riscatto o rimpatrio per cittadini italiani all'estero? Quali sono i profili inerenti al riscatto?

"Il fenomeno oggetto della trattazione è una delle numerose manifestazioni del terrorismo che nel corso degli anni ha rivelato i suoi molteplici metodi operativi, che spaziano dai dirottamenti aerei, ai camion lanciati sulla folla, agli attacchi suicidi.  

Il sequestro di persona è una tecnica del terrore che nel corso degli anni si è sviluppata fino ad assumere forme dinamiche e moderne, al pari degli strumenti che ne permettono e facilitano la realizzazione.

In primo luogo, soffermando l’attenzione sulla presa di ostaggi come atto terroristico, risulta rilevante l’apposita Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata dall’Assemblea generale nel dicembre del 1979 ed entrata in vigore, in Italia, il 19 aprile 1986.

Come enunciato nel preambolo, alla sua origine vi era l’urgente necessità di sviluppare e adottare «effective measures» per prevenire, perseguire e punire tutti gli atti di presa di ostaggi, che sono «manifestations of international terrorism».

Ai sensi dell’articolo 12, il Trattato esclude dal proprio campo di applicazione gli atti di terrore che vengono realizzati dai movimenti di liberazione nazionale o di liberazione da regimi coloniali, razzisti od oppressori.

Pertanto, riconosce, al pari delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei due Protocolli aggiuntivi del 1977, la differenza tra i prima citati gruppi (di liberazione o rivoluzione nazionale) e quelli terroristici.

Si è però è dovuto aspettare fino al 2004 affinché, con la Risoluzione 1566, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite delineerà in modo inequivocabile i comportamenti che rientrano nei confini di “azione terroristica”.

Ai sensi del par.3 lo sono: «atti criminali, inclusi quelli contro i civili, commessi con l’intento di causare morte o serie conseguenze corporali, oppure la presa di ostaggi, con l’obiettivo di provocare uno stato di terrore nel pubblico in generale o in un gruppo di persone o tra alcuni individui, per intimidire una popolazione o per obbligare un Governo o un’organizzazione internazionale a compiere o meno determinate azioni» […]. Secondo la risoluzione questi atti non sono in nessuna circostanza giustificabili né per «considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche o religiose».

In data più recente, nel dicembre del 2012, i membri del Global Counterterrorism Forum (GCTF) adottato l’Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom by Terrorists, che nelle sue 15 raccomandazioni propone delle buone pratiche da applicare per evitare il manifestarsi della presa di ostaggi.

Tale fenomeno rientra tra le maggiori preoccupazioni della comunità internazionale, costituendo una minaccia alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo delle regioni in cui si manifesta e, non meno importante, essendo un attacco al diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza delle persone.

Il sentiero generale è stato invece intrapreso dalla risoluzione 1373 del 2001, che si rivolge al terrorismo quale fenomeno in sé, senza precisi riferimenti alla zona territoriale in cui si manifesta e alle specifiche organizzazioni che lo attuano. A tal ragione, l’elenco puntuale di enti e individui lascia il posto a un impianto di misure generali.

È proprio a partire da questo anno che, a seguito dei tragici attacchi dell’11 settembre del 2001, la comunità internazionale e i singoli Stati hanno iniziato a essere coinvolti in modo ancora più meticoloso nella definizione di un regime di sanzioni contro il terrorismo e i suoi finanziatori, incrementando la trasparenza finanziaria, così da rendere maggiormente difficoltoso il transito di denaro dei terroristi.

Per riassumere alcune norme internazionali di natura convenzionale afferenti alla presa di ostaggi, possiamo riferirci alla IV Convenzione di Ginevra del 1949 (che ai sensi dell’art. 34 vieta la cattura di ostaggi), alla Convenzione per la soppressione dei sequestri illeciti di aeromobili del 1970 (per la quale commette reato chi tenta o realizza il sequestro dell’aeromobile e dei passeggeri) e al Protocollo addizionale del 2010, alla Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile del 1971, alla Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette del 1973 (che ai sensi dell’art.2, c. 1, lett. a) stabilisce che è reato «commettere un omicidio, un rapimento o un altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale»), alla Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi del 1979, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (con riguardo alla pirateria: art.101), alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima del 1988 e al suo Protocollo del 2005, e alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999.

Più di recente, le misure per combattere il finanziamento a favore dei gruppi terroistici:
Resa pubblica per la prima volta nel febbraio del 2012 e aggiornata nell’ottobre del 2018, la lista di raccomandazioni della Financial Action Task Force  mira a creare una serie di misure che gli Stati dovrebbero implementare così da combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che, come ormai è stato appurato, è reso possibile anche dal sequestro di persona a scopo estorsivo.

Il documento ricomprende tra le varie categorie di reato azioni quali «kidnapping, illegal restraint and hostage-taking» e concorda sulle definizioni di atto terroristico stabilite in numerose norme pattizie, sottolineando nella quinta raccomandazione la necessità in capo agli Stati di configurare il pagamento dei riscatti come un reato, così come stabilito dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo."

Se hai bisogno di una consulenza in materia puoi contattare lo Studio Legale Bersani.

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