Auto ferma in cortile? Assicurazione obbligatoria

Breve analisi della recente sentenza C-80/17, con la quale la Corte di Giustizia CE è intervenuta in materia di assicurazione di veicoli non circolanti

6 SET 2018 · Ultima modifica: 10 SET 2018 · Tempo di lettura: min.
Auto ferma in cortile? Assicurazione obbligatoria

«L'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli comprende anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo sia immobilizzato in un cortile privato, fuori della via pubblica, ma non siano state espletate formalità amministrative per ottenere la radiazione ufficiale del veicolo dal registro».

E' questo, in estrema sintesi, il principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con lasentenza C-80/17, pubblicata lo scorso 4 settembre 2018.

La vicenda, che ha dato origine alla pronuncia della Corte, trae origine dal contenzioso instaurato da una cittadina, proprietaria di un veicolo immatricolato in Portogallo privo di assicurazione RC auto. Il mezzo, fermo nel cortile privato di proprietà della ricorrente, non veniva utilizzato per la circolazione e, per tale ragione, la proprietaria aveva deciso di non rinnovare il contratto di assicurazione del mezzo.

Alcune settimane più tardi il figlio della proprietaria, all'insaputa della madre, prendeva possesso del veicolo, rimanendo coinvolto in un incidente molto grave, conclusosi con la morte di tre persone.

Trattandosi di veicolo non assicurato, gli aventi diritto decidevano di chiedere il risarcimento ad un apposito Fondo di garanzia, attivabile proprio in caso di incidenti mortali avvenuti in situazioni analoghe a quella oggetto di approfondimento, il quale a sua volta conveniva in giudizio la proprietaria del veicolo, per chiedere il rimborso di quanto indennizzato agli eredi delle vittime a causa dell'incidente provocato dal figlio.

La Corte Suprema del Portogallo, adita sulla questione, ha ritenuto di sottoporre la causa alla Corte di Giustizia della Comunità europea, formulando alcuni dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della Direttiva 72/166/CEE; veniva, in particolare, chiesto se «la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli sia obbligatoria qualora il veicolo interessato si trovi, per sola scelta del suo proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato».

La Corte di Giustizia, definitivamente pronunciandosi, ha enucleato alcuni giorni fa il seguente principio di diritto: «la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare».

In altri termini dunque, a parere dei Giudici comunitari la semplice "idoneità alla circolazione" di un veicolo (di qualunque tipologia) è condizione sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo alla stipulazione, ed al mantenimento nel tempo, della relativa polizza assicurativa. L'unica soluzione riconosciuta al proprietario di un veicolo, che non intende più farne alcun utilizzo, resterebbe dunque il ricorso alla procedura di "rottamazione" e successiva demolizione, la quale – consentendo l'eliminazione in fatto e in diritto del mezzo – comporta il venir meno di ogni obbligo ad esso correlato, ivi compreso quello assicurativo.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento restiamo come sempre a disposizione.

Scritto da

Studio Legale Messina & Partners

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