Arresti domiciliari ristretti: no a rapporti con la fidanzata

Il cautelato aveva il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi.

26 APR 2019 · Tempo di lettura: min.
Arresti domiciliari ristretti: no a rapporti con la fidanzata

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ricorda che gli arresti domiciliari possono imporre limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Chi si trova agli arresti domiciliari ha il diritto di vedere il/la suo/a fidanzato/a? Non sempre secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10657/2019. La definizione degli arresti domiciliari è contenuta nel primo comma dell’articolo 284 del Codice di procedura Penale:

“Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”.

Si tratta, dunque, di una misura cautelare che obbliga l’imputato a rimanere all’interno delle mura domestiche, con il divieto di allontanarsi dal proprio luogo di residenza. In generale, a seconda della decisione del giudice, chi si trova agli arresti domiciliari può avere relazioni con le persone che convivono all’interno della casa ma può essere presente il divieto di comunicazione con altri soggetti.

La vicenda

Un uomo, imputato e condannato per i reati di associazione per delinquere e di furto aggravato, con altri precedenti penali specifici, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In più, nella sentenza, era stata inserita la prescrizione aggiuntiva del divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi. Il Tribunale del Riesame di Trieste aveva respinto la richiesta di autorizzazione dal cautelato a ricevere, presso la sua abitazione degli arresti domiciliari, la visita della fidanzata, “al fine di intrattenere con questa una relazione affettiva e sessuale”. Per questi motivi, l’uomo ha deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il ricorso è inammissibile. Il secondo comma dell’articolo 284 del Codice di procedura Penale, infatti, sancisce che “Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”. Questa possibilità viene data in caso di riconosciuta esistenza di peculiari esigenze cautelari, volte a scongiurare il pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie di quelli ascritti al soggetto in stato di custodia domiciliare.

La Corte di Cassazione ha chiarito che “Onde escludere la riconoscibilità di un'autonoma rilevanza del diritto del cautelato a coltivare relazioni affettive, preme sottolineare che gli artt. 15 [Elementi del trattamento] e 28 [Rapporti con la famiglia] della legge di ordinamento penitenziario - che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost. ed esprimono il medesimo affiato dei documenti internazionali evocati dal ricorrente -, non sono suscettibili di travaso nella diversa materia delle misure cautelari personali, posto che queste rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena”.

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