Approvato il ''Codice Rosso''

Revenge porn, pene aumentate, matrimoni forzati...ecco le principali novità del Codice Rosso.

8 AGO 2019 · Tempo di lettura: min.
Approvato il ''Codice Rosso''

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, anche il Senato ha approvato il cosiddetto “Codice Rosso” e il provvedimento è stato ufficialmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, diventando legge. Di cosa si tratta? Questo disegno di legge contiene una serie di provvedimenti che introducono modifiche sia nel codice penale che nel codice di procedura penale in quelle parti riguardanti principalmente la violenza domestica e violenza sulle donne. Quali sono le novità introdotte in seguito all’approvazione di questa legge? Ecco alcune delle principali:

  • Velocizzare le procedure: i primi tre articoli della legge cercano di velocizzare le indagini e i provvedimenti riguardanti i reati di violenza domestica e di genere. La polizia giudiziaria, ad esempio, dovrà avvisare il prima possibile il pubblico ministero della notizia del reato.
  • Revenge porn: una delle misure di cui si è più discusso negli ultimi mesi è quella riguardante il cosiddetto “revenge porn”. La legge, con l’articolo 10, inserisce l’articolo 612-ter all’interno del codice penale riguardante la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”. Non solo. La stessa pena viene data a chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena, invece, è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  • Matrimoni forzati: l’articolo 7 introduce l’articolo 558-bis del codice penale che punisce la costrizione o induzione al matrimonio, sancendo che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. La pena, inoltre, è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena, invece, è aumentata da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di quattordici anni.
  • Pene violenza sessuale: nel caso del reato di violenza sessuale, la legge modifica il primo comma dell’articolo 609-bis del codice penale, aumentando la pena “da cinque a dieci anni” a “da sei a dodici anni”.

Non tutti hanno accolto in modo positivo l’approvazione di questa legge. Il senatore Luigi Cucca, capogruppo del Pd nella Commissione Giustizia, ad esempio, ha affermato che: “Il disegno di legge sul Codice Rosso è solo uno spot pubblicitario e purtroppo non servirà per contrastare in modo efficace la violenza contro le donne e per questo, pur riconoscendo la finalità meritoria del testo, il Pd si è astenuto. Si è persa l’occasione di approvare insieme norme davvero efficaci e invece M5s e Lega hanno preferito la propaganda […] Per contrastare la violenza contro le donne serve un cambio di passo nella mentalità, a partire dall’educazione diffusa sulla parità di genere, che non viene invece finanziata”

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