Adozione a coppia dello stesso sesso: primo caso in Italia

A prevalere, secondo il Tribunale dei minori di Firenze, dev'essere sempre l'interesse del minore.

13 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Adozione a coppia dello stesso sesso: primo caso in Italia

L'adozione di due bambini da parte di una coppia gay residente nel Regno Unito è stata riconosciuta in Italia.

Dopo il via alle unioni civili, arriva una sentenza storica: secondo quanto annunciato dalla Rete Lenford, Avvocatura per i diritti Lgbti, è stata riconosciuta l'adozione a una coppia italiana dello stesso sesso. La coppia formata da due uomini non si trova in Italia ma è residente nel Regno Unito. La sentenza italiana del Tribunale dei minori di Firenze, però, ha ammesso l'adozione dei due bambini da parte dei padri, riconoscendo lo status di figli e la cittadinanza italiana. Non si tratta della cosiddetta "stepchild adoption" che permette di adottare il figlio del partner, ma di una vera e propria adozione da parte di una coppia gay riconosciuta dallo Stato italiano.

La richiesta dei due padri, infatti, era diretta a far trascrivere in Italia i provvedimenti emessi dall'Autorità straniera.

La sentenza del Tribunale dei minori di Firenze

ll tribunale dei minori di Firenze ha accolto le richieste dei due uomini, facendo anche riferimento all'articolo 36 comma 4 della legge n. 184/83, in materia di adozioni:

«L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione».

Ad accompagnare la coppia in questo processo è stata l'avvocato Susanna Lollini, di Avvocatura per i diritti Lgbti. Secondo quanto riportato dall'associazione, "il Tribunale ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell'Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l'adozione di due fratellini, chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l'eventuale rifiuto all'ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico".

Nella sua sentenza, il Tribunale dei minori di Firenze ha fatto riferimento a una precedente decisione della Corte di Cassazione: "In merito all' ordine pubblico internazionale il Tribunale fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione in un caso di trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una cittadina spagnola e l'altra italiana, ritenendo che esso 'non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l'Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell'art. 117 Cost. lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione'", si legge nel comunicato dell'Avvocatura.

A prevalere, inoltre, secondo il Tribunale, dev'essere sempre l'interesse del minore e, di conseguenza, il riconoscimento di diritti già validi in un altro paese dell'Unione Europea: "si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato", si legge nella documentazione emessa dai giudici.

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