Adottati: diritto a conoscere i fratelli biologici

Il diritto a conoscere le proprie origini è un'espressione essenziale del diritto dell'identità personale.

11 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Adottati: diritto a conoscere i fratelli biologici

Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sul diritto dell'adottato di conoscere i propri fratelli biologici.

Secondo l'articolo 28 della Legge 184/1083:

"L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza".

Sul tema degli adottati e del loro diritto di conoscere le proprie origini si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6963/2018.

La vicenda

Un adottato ha visto rigettata la sua richiesta di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle biologiche, adottate anch'esse da famiglie diverse. L'istanza è stata rigettata sia dal Tribunale per i minorenni che dalla Corte d'Appello di Torino. Secondo i giudici, infatti, il diritto ai legami familiari è stato considerato limitatamente alle origini e all'identità dei genitori biologici. In più, secondo la Corte d'Appello, ha sottolineato la contrapposizione tra il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate e quello alla riservatezza delle sorelle. Per questo, l'adottato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. Secondo il richiedente, infatti, la sentenza violerebbe: gli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989 che sancisce il diritto del minore a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari; l'art. 28 della Legge 184/1083, affermando che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo gli ermellini, il diritto a conoscere le proprie origini è un'espressione essenziale del diritto dell'identità personale che permette lo sviluppo equilibrato della personalità individuale, fra cui la conoscenza del nome e della discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile. Tuttavia, l'interpretazione dell'art. 28 della Legge 184/1083 mette in dubbio l'ampiezza delle informazioni a cui può accedere l'adottato. Secondo "un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma" sarebbe possibile "accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell'ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma".

Tuttavia, sottolinea la corte, questa soluzione non è automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l'identità delle proprie sorelle e fratelli in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici. Esisterebbe "una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità".

Per questo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio al giudice del merito. Tuttavia, il diritto dell'adottato di conoscere l'identità delle sorelle e dei fratelli biologici adulti è possibile solamente "previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto".

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