Addebito con il tradimento ''social''

Già in passato, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 456/2016 aveva addebitato la separazione al marito in seguito alla prova di tradimento presente sui social network.

22 OTT 2018 · Tempo di lettura: min.
Addebito con il tradimento ''social''

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha addebitato la separazione a un uomo che aveva reso pubblica la sua relazione extraconiugale su Facebook.

I social network ci permettono di essere in contatto costante con amici e conoscenti. In alcuni casi, inoltre, può essere il mezzo per iniziare una relazione. Allo stesso tempo, però, può essere il terreno fertile per tradimenti virtuali e non. Non è un caso, infatti, che molte prove di infedeltà, negli ultimi anni, provengano proprio dalle reti sociali. Quali sono in questo caso le conseguenze legali durante una separazione?

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la numero 9933/2018, si è espressa sul tema della separazione in seguito alla prova di un tradimento sui social network.

La vicenda

Un uomo, durante la gravidanza di sua moglie, ha iniziato a allontanarsi sempre più spesso dall’abitazione coniugale, diventando, infine, irreperibile. La donna ha scoperto, tramite il profilo di Facebook del marito, che l’uomo non solo aveva un’altra relazione ma che l’aveva anche resa pubblica su questo social network.

Il caso è finito in tribunale dove la donna ha chiesto che venisse addebitata la separazione all’uomo, colpevole non solo di essere venuto meno all’obbligo di fedeltà ma anche a quello di coabitazione. Il marito, invece, si è difeso affermando che la crisi coniugale era già iniziata da tempo a causa di questioni economiche e caratteriali, soprattutto come conseguenza dei comportamenti della moglie.

La decisione del Tribunale

Già in passato, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 456/2016, aveva addebitato la separazione al marito in seguito alla prova di tradimento presente sui social network. Anche in questa vicenda, i giudici hanno sottolineato che il marito non era riuscito a dimostrare chiaramente la connessione fra la relazione extraconiugale e la fine del matrimonio.

Il secondo comma dell’articolo 143 del codice civile, sancisce che “Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Nella vicenda presa in considerazione dal Tribunale di Roma, infatti, il marito aveva violato alcuni di questi obblighi, causando direttamente l’addebito della separazione a sue spese.

È necessario ricordare, inoltre, che l’articolo 151 del codice civile sancisce che:

“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.

“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa più volte sul tema del tradimento sui social network, ad esempio con la sentenza n. 9384/2018. In questo caso, la moglie aveva scoperto che il marito ricercava compagnie femminili sul Web. Anche in questo caso, i giudici avevano deciso di addebitare la separazione all’uomo, in quanto si era venuta a creare una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione”.

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StudiLegali.com

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