Acquisizione della cittadinanza italiana per iure sanguinis

Esaminiamo la cittadinanza per filiazione e la doppia cittadinanza; deroga al principio della unicità della stessa.

7 OTT 2015 · Tempo di lettura: min.
Acquisizione della cittadinanza italiana per iure sanguinis

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione) che da importanza alla volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e, dunque, prevede la possibilità alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi cardine su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello ius sanguinis);

• l'acquisto ius soli (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

• la possibilità della doppia cittadinanza;

• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

Cittadinanza per filiazione: lo ius sanguinis

L'art. 1 della legge n. 91/92 statuisce che è da considerarsi cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, dunque, riconfermato il principio dello iure sanguinis, esistente già in passato, come principio fondamentale per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.

Il Legislatore Italiano prevede in via esplicita che anche la madre trasmette la cittadinanza, recependo in pieno il principio di parità tra uomo e donna costituzionalmente garantito per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli

La legge del 1912, all'art. 1 prevedeva la possibilità del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita; all'art. 7 prevedeva, però, un'eccezione al principio della unicità della cittadinanza.

L'art. 7 della legge 555/1912 dava la possibilità al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età la perdeva, riconoscendo, dunque, all'interessato la possibilità di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.

È possibile anche il riconoscimento della seconda cittadinanza, che può avvenire se v'è dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) ed anche l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (ovvero mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione) tanto a confermare come la "catena" di trasmissioni della cittadinanza non si sia mai interrotta.

Le modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, sono rachiuse nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

Bisogna dare prova che la discendenza abbia avuto inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni) e dimostrare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.

Della discendenza dall'avo italiano può essere comprovata attraverso tutti gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere legalizzati, se richiesto, e muniti di traduzione ufficiale.

Bisogna, inoltre, certificare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi documenti rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

Naturalmente la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Scritto da

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI

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