Abbandono di incapace: è reato

L'obiettivo dell'articolo 591 è quello di tutelare determinate categorie ritenute più fragili, come i minori di 14 anni e gli incapaci.

2 MAG 2018 · Tempo di lettura: min.
Abbandono di incapace: è reato

Nel Codice Penale, l'articolo 591 contiene le pene riservate a chi abbandona incapaci o persone minori. Quanti sono gli anni di reclusione previsti? Quali le possibili aggravanti?

L'articolo 591 disciplina il cosiddetto "abbandono di persone minori o incapaci". Secondo il primo comma, questo tipo di reato riguarda l'abbandono di una persona minore di quattordici anni o di una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa. Il secondo comma dello stesso articolo include fra i soggetti attivi anche chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore di diciotto anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Quest'articolo del codice penale, dunque, è stato inserito all'interno della normativa italiana con l'obiettivo di tutelare determinate categorie più fragili, fra cui i minorenni e gli incapaci, e promuovere il loro benessere a livello fisico e psicologico. Si tratta di una norma che serve ad evitare il pericolo e i rischi per l'incolumità individuale dei soggetti compresi, indipendentemente dagli effetti dell'abbandono. Per incorrere in questo reato, infatti, è sufficiente eseguire una condotta attiva o una condotta omissiva che causi l'abbandono del soggetto passivo.

Tuttavia, l'articolo 591 del Codice Penale contiene una distinzione riguardate le pene a seconda del caso di abbandono, di chi lo subisce o di chi lo compie:

  • reclusione da sei mesi a cinque anni per il solo abbandono di minore di quattordici anni o di incapace;
  • la stessa pena è prevista per chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro;
  • reclusione da uno a sei anni se dall'abbandono deriva una lesione personale (art. 582 del Codice penale);
  • reclusione da tre a otto anni se dall'abbandono ne deriva la morte;
  • secondo il quarto comma dell'articolo 591 del c.p., inoltre, le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Nel caso dei minori di quattordici anni, il reato di abbandono può riguardare qualsiasi soggetto attivo in contatto con il minore, dai genitori agli insegnanti, dai parenti ai vicini di casa. Nel caso dell'incapace, invece, la situazione è diversa. Il soggetto attivo deve avere avere un obbligo formale, ad esempio la custodia. Tuttavia, secondo le recenti sentenze della Corte di Cassazione, in particolar modo la n. 53038/2016, hanno sottolineato che:

"in tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali".

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