Un non abbiente condannato con certificato penale come può pagare?

Inviata da Cazzulani sor. Isabella. 25 mar 2016 Multe

Ho appena parlato con l'avvocato di un ragazzo non abbiente che ha ricevuto una condanna penale di 800 euro. Dove potrà prendere tali soldi?
L'Avvocato proponeva la possibilità di compiere un lavoro sociale per compensare gli 800 euro, ma la raccomandata doveva essere arrivata nelle mani del ragazzo 15 giorni e non oltre.
Purtroppo il ragazzo, con limiti nella vita sociale, aveva perso tempo e solo ieri ci ha presentato il verbale... Non è proprio possibile fare un'eccezione? Si tratta di un mese. Cosa cambierebbe?
La cifra in ogni caso non potrà essere pagata. (I dati sottostanti sono miei non del ragazzo). Lui abita nella provincia di Pavia.

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Gentile Suor Isabella,
se ho ben compreso sono scaduti i termini per poter proporre opposizione al decreto penale di condanna, come già Le è stato riferito da altri colleghi, occorre però verificare se la scadenza del termine sia decorsa anche per il difensore di ufficio e se non vi siano ragioni idonee a poter richiedere una restituzione nel termine.
Se nulla più può farsi per impugnare il decreto penale, in sede di esecuzione, il giovane potrà richiedere al magistrato di sorveglianza la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata (per una multa per un periodo massimo fino ad un anno e per un'ammenda per un periodo massimo fino a 6 mesi, se sussiste una condizione di oggettiva insolvibilità) devo segnalarLe che la libertà controllata impone però il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso l'Ufficio di PS o presso il comando CC, il divieto di tenere armi, la sospensione della patente di guida ed il ritiro del passaporto.
Inoltre il condannato può richiedere altresì che la pena pecuniaria sia convertita in un lavoro sostitutivo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a mesi, equivalendo ogni giorno di lavoro sostitutivo a 12 euro di pena pecuniaria, con obbligo di permanenza domiciliare in caso di violazione dell'obbligo di lavoro sostitutivo e, nei casi più gravi qualora il condannato non si rechi proprio a lavorare oppure compia reiterate violazioni degli obblighi inerenti al lavoro, può essere anche inflitta la pena della reclusione fino ad un anno.
Un cordiale saluto
Avv. Alfredo Guarino
Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Salve, una volta divenuto esecutivo il decreto penale di condanna o la sentenza, verrà emesso il ruolo per il recupero coatto della somma. Successivamente, a seguito del vano tentativo di recupero, gli atti verranno trasmessi alla Magistratura di Sorveglianza competente dinanzi alla quale potrà essere avanzata istanza di rateizzazione, in alternativa la pena pecuniaria si converte su impulso del Pubblico Ministero in libertà controllata o lavoro sostitutivo. Cordiali saluti.
Avv.M.Grazia Mazzucchi Sabatini
Avv.M.Grazia Mazzucchi Sabatini

Avvocato Maria Grazia Mazzucchi Sabatini Avvocato a Pescara

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Salve, purtroppo decorsi 15 giorni dalla notifica del decreto penale di condanna non si può fare più nulla (a meno che non sussistano i presupposti per una rimessione in termini). La condanna diviene definitiva.
Peraltro ritengo che la condanna non sia stata neanche sospesa...sennò il Collega lo avrebbe comunicato.
Cordiali Saluti

Studio Legale Nizzi Grifi Gargiolli Avvocato a Firenze

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Bisogna verificare se i 15 giorni sono trascorsi anche per il difensore di ufficio eventualmente nominato nell'atto. In tal caso vale il termine che decorre per ultimo, e se quello del difensore di ufficio non è decorso, si può avanzare opposizione al decreto penale di condanna ed attivare tutte le ulteriori vie (processo; conversione della pena pecuniaria in attività di assistenza sociale; conversione della pena pecuniaria in pena detentiva).-
Comunque, quale ulteriore via, è possibile, ove si riesca a dimostrare che il ragazzo non ha avuto conoscenza il giorno di ricezione dell'atto giudiziario (ove spedito per raccomandata), avanzare istanza di restituzione in termini, per utilmente avanzare opposizione al decreto penale, ed attivare gli ulteriori profili di interesse sopra indicati.-
Tentare, infine, un'istanza, in sede esecutiva, al fine di ottenere una sorta di conversione della pena pecuniaria in attività di volontariato sociale.-
Se mi invia, debitamente scannerizzata, all'indirizzo email, la documentazione di interesse (decreto penale di condanna e relativa notifica), posso esserLe più utile ed aiutarLa.
Distinti saluti.-
Avv. Carlo Monaco

Avv. Carlo Monaco Avvocato a Cosenza

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Gentile Suor Isabella
Se ho capito bene al ragazzo è arrivato un decreto penale di condanna che, se non opposto entro 15 giorni, diventa definitivo.
Se Tale termine è scaduto per il ragazzo può verificare in cancelleria la data della notifica all'avv. nominato nel decreto perché il termine scade sempre dall'ultima notifica.
Se entrambi sono trascorsi il decreto diventa esecutivo. Non pagando, la somma verrà richiesta coattivamente e potrà rateizzarla.
Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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Salve,
se ho capito si sta parlando di un decreto penale di condanna che a norma di legge deve essere opposto entro i quindici giorni dalla notifica.
Se decorrono i termini dei 15 giorni, a meno che non sussistano ragioni per essere "rimesso in termini", non si può più fare niente: il decreto diventa definitivo e la somma esigibile (quanto lo sia concretamente è un altro paio di maniche). Tuttavia talvolta nel decreto la pena viene anche dichiarata sospesa (cioè non sarà necessario pagarla) ma non avendo diretta conoscenza delle cose di più non posso dire.
Cordiali Saluti

Studio Legale Nizzi Grifi Gargiolli Avvocato a Firenze

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