Il decreto legge 59/2016 , prima di essere convertito, fissava in 3 il numero di aste consentito, dopo di che imponeva al delegato alla vendita di restituire gli atti in cancelleria ed il G.E. Doveva dichiarate estinta la procedura esecutiva. Il decreto, peraltro, aveva effetto retroattivo! Se il giudice non HA ottemperatio ha compiuto omissione? I provvedimenti successovi si possono impugnare X questo motivo?
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Gentile Antpnip,
le disposizioni contenute in un Decreto Legge hanno valore di legge nel periodo in cui il Decreto Legge è vigente. Mantengono tale valore se tali disposizioni sono mantenute intatte dalla Legge di conversione. Lo perdono retroattivamente se non vengono recepite dalla Legge di conversione. Tenga comunque presente che il venir meno di una disposizione non implica necessariamente la sua non applicazione per effetto del principio "tempus regit actum".
Il decreto legge ha la durata di vigenza di 60 gg. dopo di che occorre una legge dello Stato di conversione.
Occorrerebbe verificare se vi è stata la conversione e nel caso negativo il decreto cessa di avere effetti.
Avv.Giuseppe Clima
il decreto in questione è stato convertito in legge......
tre tentativi di vendita, il giudice dichiara estinta la procedura esecutiva se dall'altra parte non vi è istanza del 540 bis "integrazione del pignoramento"