Titolo contrario dell'art 1117 cc
Il tipico caso di inapplicabilità dell'art 1117 cc è quello in cui il proprietario originario dell'edificio ne divida, per la prima volta, la proprietà riservando a sé stesso una parte che altrimenti, ai sensi dei nn 1, 2, 3 dell'art 1117 cc, ricadrebbe senz'altro fra le parti comuni dell'edificio. Vorrei sapere se possono esistere delle eccezioni realistiche a questa preclusione (... "se il contrario non risulta dal titolo" ...) dell'art 1117 cc, eccezioni che - qualora esistessero - rappresenterebbero "presunzioni che vincono il titolo".