Telefonia

Inviata da Marco. 22 mag 2020

Buongiorno sono un commerciante di un negozio al dettaglio che vende la propria merce soprattutto su ordinazione.
Lunedì 18 la Vodafone ha disattivato e cancellato il mio contratto per un insoluto di gennaio con scadenza 18 febbraio, senza nessuna comunicazione cartacea ma con solo n°2 email finite nello spam che sinceramente non ho letto (chi legge lo spam?) Secondo loro hanno telefonato alla linea del negozio ma per l'emergenza covid eravamo chiusi come decreto prevedeva in quel momento.
Nessuna PEC inviata.
Consideriamo anche che le bollette successive sono state regolarmente pagate.
Premesso questo la mia domanda è questa:
È regolare disattivare e cancellare una linea dati e domestica di un negoziante senza accettarsi di aver la prova che l'insolvente sia a conoscenza della propria situazione(insoluto di 3 mesi)?
Anche perché ho subito una mancanza di introiti dovuti alle mancate ordinazioni telefoniche e al mancato servizio del POS non avendo linea dati dove attaccarlo.
Cordialità.

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Salve, fermo restando che il cliente deve preoccuparsi di verificare gli eventuali insoluti, sta di fatto che la compagnia telefonica non può agire nel modo che Lei ha segnalato. Ritengo ci siano i presupposti per poter ottenere un risarcimento e pertanto La invito a farsi assistere da un legale. Siamo a Sua disposizione qualora volesse. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Gentile Marco,
Il comportamento adottato dalla compagnia non lecito.
In caso di mancato pagamento di una bolletta, secondo legge, l'iter da seguire è lungo.
Il fornitore deve inviare di una comunicazione al cliente per sollecitare il saldo di quanto dovuto.
Se il sollecito rimane lettera morta è previsto l’invio di una raccomandata di messa in mora in cui viene fissato un termine ultimo per effettuare il pagamento.
Se tale termine non viene rispettato per il pagamento allora scatta la sospensione della fornitura.
Il termine ultimo per il pagamento deve essere superiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata e a 15 giorni dall’invio della raccomandata,inoltre, si devono indicare anche i modi per il pagamento.
Se tutto questo nel suo caso non è avvenuto e non ha ricevuto una comunicazione via raccomandata, la sospensione è illegittima.
Avv Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buonasera,
la sospensione del servizio senza preavviso è illegittima, se poi riguarda un'utenza professionale può dare luogo anche a risarcimento del danno emergente e di quello da lucro cessante.
Mi contatti pure se crede.
Cordialità
Avv. Isabella Incoronato

Avvocato Isabella Incoronato Avvocato a Monsummano Terme

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Salve. Ritengo che possa per lo meno chiedere la riattivazione della linea con l'operatore, con relativi danni. Se non le garbasse più il medesimo operatore, credo che si possa valutare una risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione propria.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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stiamo parlando di un insoluto di gennaio, ben prima del covid, ritengo che il supo mancato pagamento non sia imputabile a questa situazione, se vuole approfondire sono a disposizione............

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Buongiorno Sig. Marco,
premesso che bisognerebbe visionare le condizioni contrattuali, ma allo stato le posso anticipare che la sospensione del servizio per il mancato pagamento di una fattura, quando sia quelle precedenti che quelle successive sono state regolarmente pagate, è un comportamento illegittimo da parte della compagnia telefonica, in quanto il mancato pagamento di una bolletta o il suo semplice ritardo non possono ritenersi sufficienti per procedere alla sospensione del servizio, senza contare che la compagnia, prima della sospensione, deve dare adeguato e motivato preavviso. A maggior ragione se si tratta di un'attività commerciale.
Nel Suo caso si può procedere, previo invio di una pec o a/r, ad ottenere un risarcimento danni dimostrando il danno sofferto per il mancato esercizio dell'attività lavorativa e per l'assenza della comunicazione.
Nella maggior parte dei contratti delle compagnie telefoniche, inoltre, è prevista una cifra prestabilita per ogni giorno di distacco che, nel caso di contratti business, raddoppia.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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