subentrare come amministratore di sostegno

Inviata da Marco. 5 giu 2019

Salve.
Mia madre invalida 100% residente in RSA ha da 2 anni un avvocato nominato dal giudice il quale ha nominato questo vostro collega come Amministratore di sostegno.
Ora lei per motivi personali mi ha chiesto di subentrare, lei lascerebbe a prescindere ma anzichè una persona a caso vorrebbe me.
Ricoprire un ruolo di responsabilità mi preoccupa, ad esempio:
devo tracciare tutti gli acquisti?
devo rendere conto al giudice?
ma soprattutto RISCHIO QUALCOSA IO?
a Mia madre tra l'altro è arrivato il reddito di cittadinanza, so che nel caso poi dovrei gestire la carta e usarla a suo interesse e torno alla domanda 1>devo tracciare gli acquisti?<
E' inoltre possibile che qual'ora lasciassi dei soldi a mia madre lei firmasse un qualcosa dove viene riportato che parte dei soldi che io dovevo gestire sono stati affidati al beneficiario e di conseguenza non più di mia competenza?
GRAZIE

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Buonasera,
laddove il Giudice Tutelare la nominasse amministratore di sostegno di sua madre, lei avrà i poteri ed i doveri connessi all'incarico, ovvero:
1) Relativamente agli atti di ordinaria amministrazione: ( es. acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: (es. compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.
Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.
Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Quanto ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri:
- tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
L'Amministratore di Sostegno in sintesi pertanto deve:
- prestare giuramento: presupposto essenziale per l'assunzione dell'incarico
- redigere l'inventario dei beni quando il giudice lo richiede,
- informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e il giudice in caso di dissenso con il
beneficiario,
- farsi portavoce di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del
giudice tutelare per la rimodulazione della misura di protezione,
- amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e relazionare
periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,
- chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari (es: acquistare beni,
riscuotere capitali, cancellare ipoteche, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni,
promuovere giudizi, alienare beni ...)
Per concludere è senz'altro una attività, spesso gratuita, che comporta notevoli responsabilità, ma non ha nulla da temere laddove la sua gestione sia corretta e trasparente.
Spero di aver risposto ai suoi dubbi.
Cordialmente.
Avv.Metello Favi

Studio legale Metello Favi Avvocato a Firenze

18 Risposte

14 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18800

domande

Risposte 46100

Risposte