Buongiorno ho ricevuto un decreto ingiuntivo da agos per un prestito non pagato! Oggi sono venuto ad accordo con la sottoscrizione di cambiali per un piano di rientro! Volevo chiedere ma posso richiedere la cancellazione della sofferenza dato il fatto che un accordo è stato raggiunto o devo attendere di aver saldato tutto con agos? Grazie
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Gentile signore,
il mancato pagamento del debito involge due aspetti concomitanti: la segnalazione ed il decreto ingiuntivo ( da come espone ritengo non vi sia stato precetto).
E' necessario il pagamento integrale della somma richiesta- peraltro ulteriormente garantita a mezzo cambiali - , in primis per evitare l'esecuzione su decreto ingiuntivo e precetto ( che comporterebbe il pagamento coattivo con ulteriori spese ed oneri legali a Suo carico) e poi per eliminare gli ulteriori aspetti ivi compreso quello della segnalazione.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro
Due sono i punti da chiarire:
1_la segnalazione era legittima? Vi sono dei parametri e delle condizioni che se non rispettati danno la possibilità di agire con un provvedimento d'urgenza contro la Banca o la finanziaria;
2_nella scrittura di transazione vi deve essere l'accettazione di una chiusura "a saldo e stralcio".
Saluti
Avv. Paola Monticelli (Belluno)
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Gent.mo sig. Vittorio,
a mio parere può chiedere la cancellazione della sofferenza anche prima del pagamento di tutte le rate del piano di rientro.
Se infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza prevalente, è certamente illegittima una iscrizione avvenuta successivamente alla approvazione del piano di rientro, è anche vero che nel caso di un accordo raggiunto successivamente, come nel Vostro caso, potrebbero comunque venir meno i requisiti che hanno portato l’istituto di credito a segnalare lo stato di sofferenza.
La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni dello stesso CICR, infatti, richiede da parte dell'intermediario una valutazione riferibile alla situazione finanziaria complessiva del cliente. Deve, dunque, essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, alla condizione d'insolvenza, non è sufficiente un mero ritardo nel pagamento o anche una transitoria insolvenza volontaria a maggior ragione se questa è stata successivamente sanata con l’approvazione di un piano di rientro.
Un cordiale saluto
Buonasera Signor Vittorio.
Potrò chiedere la cancellazione della sofferenza all'estinzione del debito.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buongiorno,
ritengo che la segnalazione a sofferenza effettuata prima del piano di rientro sia del tutto legittima (diversamente dalle ipotesi di segnalazione avvenuta dopo la sottoscrizione del piano di rientro).
Resto a disposizione per ogni chiarimento e Le porgo cordiali saluti.
avv Federica Taiola